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Cronaca

Piazze e vie chiuse dalle 21. Il Viminale chiarisce i termini del nuovo Dpcm: "Ordinanze dei sindaci lo strumento"

La circolare di Frattasi sulla facoltà di disporre la chiusura al pubblico, dopo le 21, delle strade o delle piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private

Ieri, 20 ottobre, il capo di gabinetto del ministro dell'Interno Bruno Frattasi ha inviato una circolare indirizzata ai prefetti con la quale spiega la misura contenuta nel nuovo Dpcm del 18 ottobre a firma del premier Giuseppe Conte, dibattuta e criticata dalla maggior parte dei sindaci d'Italia e dall'Anci: la chiusura di strade o piazze nei centri urbani, vale a dire la facoltà di disporre la chiusura al pubblico, dopo le 21 delle strade o delle piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

Le modalità applicative della norma

La disposizione - si legge nella circolare di Frattasi - si ricollega a misure già presenti nel quadro regolatorio delle prescrizioni anti-covid. "In tale ambito, infatti, vanno diacronicamente collocati: i) l’art. 1, comma 2, lett. b), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35) a mente del quale, fra le diverse misure, può essere introdotta quella della “chiusura al pubblico di strade urbane”; ii) l’art. 1, comma 2, lett. d) ed e), del d.P.C.M. 26 aprile 2020, che ha attribuito temporaneamente al sindaco il potere di disporre la chiusura di specifiche aree in cui non fosse stato possibile assicurare il distanziamento interpersonale; iii) l’art.1, comma 9, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 (convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74) che attribuisce al sindaco il potere di disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. La norma in commento consente l’interdizione di specifici ambiti urbani in cui si determinino fenomeni di addensamento, allo scopo di limitare quelle occasioni di concentrazione e aggregazione di persone che, come già evidenziato nella circolare di questo Gabinetto dello scorso 16 ottobre, possono favorire, per la loro naturale dinamicità, un’attenuazione, anche involontaria, del grado di osservanza sia delle misure riguardanti il distanziamento interpersonale, sia del divieto di assembramento.

E ancora - precisa il capo di gabinetto del ministero dell'Interno - "tenuto conto che l’intervento è diretto a una mitigazione del rischio di contagio da Covid-19, e che, pertanto, la sua finalità ispiratrice risiede nella tutela della salute pubblica, il relativo strumento di declinazione è da individuarsi nelle ordinanze del sindaco, quale autorità sanitaria locale, ai sensi dell’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell’art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Tuel - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), nonché, in qualità di ufficiale di governo, ai sensi dell’art. 54 del medesimo Tuel in tema di incolumità pubblica e di sicurezza urbana, allo scopo di fronteggiare, in tali contesti, situazioni potenzialmente lesive anche della sicurezza primaria".

E ancora, "l’art. 50 del Tuel, peraltro, soccorre anche dal punto di vista della risposta a fenomeni di aggregazione notturna, quali sono appunto quelli che si intendono affrontare con la nuova misura, destinata infatti ad operare dopo le 21, e che pure legittimano l’intervento del sindaco quale rappresentante della comunità locale".

"Va comunque evidenziato - scrive Frattasi - che trattandosi di una misura precipuamente improntata a finalità di tutela e salvaguardia della salute pubblica, la sua adozione dovrà fondarsi innanzitutto su una ricognizione degli spazi urbani nei quali, per comportamenti consuetudinari, possa ritenersi più elevato il rischio di assembramenti e, quindi, di propagazione del contagio".

"E’ opportuno - aggiunge - che la suddetta valutazione venga compiuta anche con l’ausilio delle competenti strutture di prevenzione sanitaria. L’attuazione di tale intervento richiederà poi la più ampia concertazione e collaborazione tra Sindaco e Prefetto, anche nel più generale quadro delle funzioni attribuite ai Prefetti dall’art. 4, comma 9, del decreto legge n. 19/2020 e, da ultimo, dall’art. 11 del d.P.C.M. 13 ottobre 2020, da esplicare in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, eventualmente esteso anche alla presenza dei responsabili delle suddette strutture sanitarie territoriali"

Continua Frattasi, "l’esame collegiale che potrà svilupparsi in tale qualificato luogo istituzionale consentirà di valutare gli aspetti connessi all’individuazione delle aree interessate, anche in relazione alla sostenibilità dell’impegno attuativo e all’estensione temporale della misura. Ciò in quanto, per un principio di proporzionalità e adeguatezza, potrà essere valutata l’opportunità di applicare le restrizioni provvedimentali solo in determinati giorni della settimana, limitandole a quelli caratterizzati da un più intenso afflusso di persone"

Il capo di Gabinetto sottolinea "che sempre in ragione dell’esigenza di contenere gli effetti della misura proporzionalmente a quanto ritenuto necessario a conseguire gli obiettivi del d.P.C.M., il provvedimento potrà anche disporre una chiusura parziale delle strade o delle piazze, restringendo, cioè, l’accesso senza interdirlo totalmente, con il contingentamento degli ingressi. In quest’ottica, si precisa che la definizione della forza pubblica, da impiegare nell’espletamento dei servizi, sarà oggetto di apposita riunione tecnica di coordinamento che i Sigg.ri Questori organizzeranno con le Forze dell’ordine e gli altri attori della sicurezza territoriale, anche ai fini dell’individuazione delle aliquote di polizia locale che integreranno il dispositivo.

In conclusione "resta inteso che anche l’attuazione di tale misura potrà beneficiare del concorso di unità militari, laddove presenti nell’ambito dell’operazione “Strade Sicure”, anche all’esito di una rimodulazione del piano d’impiego delle forze già in disponibilità. In considerazione, infine, del fatto che la disposizione in commento prevede che venga consentito comunque il libero accesso a esercizi commerciali e ad abitazioni private, e il conseguente deflusso, appare indispensabile che la misura venga tempestivamente anticipata, da parte dell’autorità comunale, con adeguati mezzi comunicativi, sia alle associazioni di categoria, sia alla cittadinanza interessata"

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