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Venerdì, 19 Aprile 2024
Cronaca Manfredonia

Bruciatura delle stoppie a Manfredonia, l'invito di Riccardi al rispetto delle regole

Un'abitudine che è disciplinata, con precisi doveri e accorgimenti, dalla Regione Puglia. Il sindaco e l'Assessore Angelillis invitano a rispettare le regole

Tra le varie pratiche agricole e pastorali tipiche della Puglia, occupa un posto di rilievo la bruciatura delle stoppie, residui delle colture di cereali e di altre piante erbacee annuali, che viene fatta durante il periodo estivo, quando cioè si sterilizzano i terreni dagli infestanti e dai parassiti, si eliminano i residui delle colture dell’anno precedente rendendo più agevole quella che sarà poi la preparazione successiva del terreno. In realtà, al giorno d’oggi, con il miglioramento delle conoscenze in campo agrario, una tale pratica è piuttosto desueta, oltre che responsabile più di danni “collaterali” che benefici.

Può rappresentare, in alcuni casi, una concreta minaccia alle persone e ai loro beni, alla salvaguardia dei boschi e della biodiversità. Per questo la Regione Puglia l’ha disciplinata con la Legge Regionale n. 15 del 12 maggio 1997. Il sindaco di Manfredonia, di concerto con l’assessore alle Risorse del Territorio, Antonio Angelillis, ritorna a sensibilizzare la cittadinanza sulle regole da rispettare in caso di bruciatura delle stoppie.

Bruciatura delle stoppie: le regole da rispettare | Le operazioni di accensione e bruciatura delle stoppie nei campi a coltura cerealicola sono vietate nel periodo compreso tra il 1 giugno e il 31 luglio, tranne che per le superfici irrigabili utilizzate per le colture di secondo raccolto, per le quali le operazioni di bruciatura possono essere anticipate, previa autorizzazione, a partire dal 1 luglio. E’ fatto divieto di bruciatura prima del 1 settembre delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine di prati naturali o seminati ricadenti nelle Z.P.S., S.I.C. e le aree indicate all’art. 7 del D.P.G.R. 195/2013. Può essere praticata a condizione che, lungo il perimetro delle superfici interessate, sia tracciata la ‘precesa’ o ‘fascia protettiva’ per tutta l’estensione direttamente confinante con boschi e foreste, o con altre proprietà, per una larghezza non inferiore a 15 metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. Le operazioni di accensione e bruciatura devono, in ogni caso, essere effettuate nei giorni di non eccessivo calore e privi di vento, nelle prime ore del mattino e nel crepuscolo.

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