rotate-mobile
Casa&Soldi

Casa&Soldi

A cura di Luca Zichella

Casa & Soldi | Parcheggi selvaggi in condominio, sanzioni da 200 a 800 euro

Ciascun condomino può servirsi della cosa comune senza però alterarne la destinazione e non impedendo agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto

Il parcheggio selvaggio nei posti comuni condominiali può essere punito penalmente in quanto implica gli estremi del delitto di violenza privata (art. 610 del Codice penale) la cui sanzione prevede la reclusione. Ecco a cosa può andare incontro chi non parcheggia secondo le regole.

Modalità di parcheggio sanzionabili. Sono considerati perseguibili:

  • parcheggi  irregolari della propria auto nei posti comuni condominiali, in modo da impedire agli altri condomini di transitare con il proprio veicolo per accedere alla via pubblica;
  • lasciare l’auto ferma davanti al box del vicino oppure posteggiata nei viali interni del condominio: il condòmino si troverà così nell’impossibilità di far uso della propria auto a causa di un abuso altrui;
  •  rifiutarsi di spostare il proprio veicolo;
  • invadere lo spazio comune con le auto di parenti e/o amici in visita al condòmino.

Con la nuova riforma condominiale, le sanzioni pecuniarie che si applicano alla presente fattispecie, vanno dai 200 euro fino agli 800 euro per i recidivi.

Il principio generale. Ciascun condomino può servirsi della cosa comune senza però alterarne la destinazione e non impedendo agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. Inoltre, la Suprema Corte (sentenza del 12 gennaio 2012 n. 603) ha stabilito che costituisce reato di violenza privata la condotta di chi effettua il parcheggio della propria autovettura in modo tale da impedire intenzionalmente a un’altra persona di uscire dal parcheggio comune, accompagnato dal reiterato rifiuto alla richiesta della parte offesa di liberare l’accesso. Inoltre è ragionevole ritenere reato anche il rifiuto di spostare l’auto.

Gli interventi.  È importante il tempestivo intervento dell’amministratore: al condòmino disobbediente si possono opporre gli specifici divieti previsti dalla legge  penale e del regolamento condominiale circa l’uso degli spazi comuni. Concretamente, l'amministratore  è legittimato ad agire con mezzi propri alla rimozione del veicolo parcheggiato negli spazi comuni, affidando ad esempio l’incarico a una impresa specializzata e addebitando al molestatore tutte le spese sostenute per la rimozione e per il ricovero forzato del veicolo. Si ricorda tuttavia che l'amministratore potrebbe avere difficoltà nell'individuazione immediata di una situazione di disagio relativa al parcheggio, soprattutto nel caso di uno stabile di grandi dimensioni. Ad ogni modo, l'amministratore non è un vigile urbano pertanto si invitano i condòmini ad effettuare i parcheggi sempre secondo buon senso!

Rag. Luca Zichella 
Via Francesco Marinaccio, 12 
71122 Foggia 
Telefono/Fax: 0881.614050 
Mobile +39 338 527 6533 
E-mail info@lucazichella.it 
Web www.lucazichella.it 
Facebook Studio Rag.Luca Zichella
 

Si parla di

Casa & Soldi | Parcheggi selvaggi in condominio, sanzioni da 200 a 800 euro

FoggiaToday è in caricamento