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A cura di Luca Zichella

Entra in vigore il nuovo libretto impianti: sanzioni fino a 3mila euro per gli inadempienti

Proprietari di casa ed amministratori di condominio sono tenuti a redigere una nuova "carta d'identità" per tutti gli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva

Con la pubblicazione del nuovo Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10/02/2014, sono stati introdotti i nuovi modelli di libretto di impianto. A partire dal 1° giugno 2014,  proprietari di casa ed amministratori di condominio sono tenuti a redigere una nuova “carta d’identità”  per tutti gli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva.

Il nuovo decreto. I proprietari dell'impianto devono scaricare e compilare il libretto, i tecnici che eseguono le manutenzioni devono invece preparare i rapporti di efficienza energetica. I nuovi obblighi introdotti dal Dpr 74/2013 valgono anche per chi la caldaia o il condizionatore installati in casa e non solo per le nuove installazioni. Multe salate- da 500 a 3mila euro- per chi non si adegua alla nuova normativa.

Il nuovo libretto impianti (D.P.R. 74/2013 e D.M. 10 febbraio 2014)

Destinatari

  • utente del piccolo impianto (singola unità immobiliare);
  • amministratore di condominio o ditta abilitata (terzo responsabile) per gli edifici condominiali.

Obblighi

  • l'obbligo (che scatta dal 1° giugno 2014), è a carico di chi ha la responsabilità dell'impianto (utente, in caso di apparati singoli, amministratore o terzo responsabile per gli altri impianti); dovranno aggiornare il vecchio libretto al nuovo modello o produrre (in caso di condizionatore) il libretto;
  • per quanto riguarda il rapporto di controllo sull'efficienza energetica, l'obbligo ricade sul manutentore o su chi effettua interventi che ne modificano il rendimento energetico.

Impianti

  • tutte le tipologie di impianti termici per la climatizzazione (invernale ed estiva) e per la produzione di acqua calda sanitaria, hanno l'obbligo del libretto;
  • gli impianti soggetti a verifiche periodiche per legge a seconda della potenza e tipologia dell'impianto (riscaldamento con potenza > 10Kw; condizionamento con potenza > 12KW), dovranno dotarsi di rapporto di controllo.

Libretto d'impianto e rapporto di controllo dell'efficienza energetica

  • il libretto diventa unico (non più distinto fra libretto d'impianto e di centrale); in esso vanno indicati tutti i dati relativi all'impianto, la sostituzione di eventuali componenti, gli interventi di manutenzione e controllo, i valori di rendimento, i dati dei proprietari (anche quando dovessero variare)
  • laddove gli impianti sono soggetti a controlli periodici di efficienza energetica, dovranno dotarsi, al termine della verifica, di un rapporto di controllo compilato dal manutentore secondo i nuovi schemi diffusi dal Governo;

Procedura

  • sulla prima pagina vanno inseriti i dati identificativi dell'impianto;
  • va specificato, se l'impianto è di nuova installazione, se è stato sottoposto a modifiche o se si tratta di un impianto già esistente;
  • il modello va compilato per la prima volta dall'installatore all'atto della messa in funzione dell'apparato; poi viene aggiornato dal responsabile dell'impianto o dal manutentore;
  • per quanto riguarda il Rapporto di efficienza, va compilato dal manutentore che lo trasmette telematicamente all'ente locale incaricato di aggiornare il catasto impianti (Provincia o Comune);
  • qui vanno annotati i risultati dei controlli (che dovranno essere conformi alle norme UNI o ai limiti indicati dal D.P.R. 74/2013.

Controlli e sanzioni

  • i controlli sono a carico degli enti locali, che effettuano accertamenti sui rapporti ricevuti o ispezioni a campione sugli impianti;
  • le sanzioni variano da 500 a 3.000 euro a carico di proprietario, conduttore, amministratore di condominio o terzo responsabile che non ottemperino ai propri obblighi;
  • da 1.000 a 6.000 euro per l'operatore incaricato che non redige il rapporto di controllo tecnico;
  • le sanzioni, variabili anche sulla base di disposizioni regionali, si applicano anche per caldaie e condizionatori già installati.

Fonte: Condominioweb

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