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Sabato, 20 Aprile 2024
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L'ordinanza sulle scuole chiuse in Puglia è superata: il Tar dichiara la domanda di sospensione "improcedibile"

Resta in vigore l'ultimo provvedimento che consente, per il primo ciclo di istruzione, la didattica integrata a distanza su richiesta delle famiglie

Il Tar Puglia ha dichiarato improcedibile la domanda cautelare di sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza n. 407 del 27 ottobre che disponeva la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado in Puglia, ad eccezione della scuola dell'infanzia, superata dalla successiva ordinanza n. 413 che ha introdotto la facoltà di scelta da parte delle famiglie nel primo ciclo di istruzione sulla didattica integrata o in presenza.

Il nuovo provvedimento che ora disciplina le misure urgenti adottate dalla Regione Puglia per contrastare l’emergenza epidemiologica Covid-19 costituisce presupposto per la declaratoria di improcedibilità della domanda cautelare. La mossa del governatore di emanare un'altra ordinanza quando il Tar di Bari aveva sospeso l'efficacia della precedente si è rivelata azzeccata. E così resta valida e in vigore l'ultima in ordine di tempo, che per il primo ciclo di istruzione prevede la discrezionalità della scelta delle famiglie che possono fare richiesta per la didattica integrata a distanza. 

La Sezione Terza del Tribunale amministrativo per la Puglia, sede di Bari, presieduta da Orazio Ciliberti, dopo la camera di consiglio del 18 novembre, tenutasi in modalità da remoto (relatrice Rosaria Palma), ha pronunciato un'ordinanza, pubblicata oggi, sul ricorso proposto dal Codacons Puglia di Lecce e da un gruppo di genitori contro Regione Puglia e ministero dell'Università e della Ricerca.

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La richiesta di interrogatorio libero formulata dalla Regione è stata ritenuta non ammissibile "in considerazione dell’evidente improcedibilità della domanda cautelare per effetto della sopravvenienza, nelle more della trattazione dell’istanza cautelare, dell’ordinanza regionale" n.413. La Regione Puglia "non ha espressamente subordinato l’efficacia della nuova ordinanza all’esito dello scrutinio" della domanda cautelare e l'ultima ordinanza "è stata resa – a seguito di una nuova istruttoria - sul presupposto della sopravvenuta disciplina prevista dal Dpcm 3 novembre 2020 e sulla base della valutazione della situazione epidemiologica nella Regione Puglia successiva a quella 'fotografata' nella precedente ordinanza".

Peraltro, secondo i magistrati, l'ordinanza del 27 ottobre ha "in ogni caso perso efficacia a seguito dell’entrata in vigore del Dpcm del 3.11.2020, siccome l'art. 3 del D.L 19/2020 (richiamato, peraltro espressamente nell’ordinanza regionale impugnata) è inequivoco nel limitare l’efficacia delle misure regionali - più restrittive rispetto alle misure statali di contenimento del rischio epidemiologico- fino al momento dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1 D.L. 19/2020". Il Tar di Bari rileva, inoltre, "che le nuove prescrizioni regionali - efficaci dal 7 novembre al 3 dicembre 2020 - non sono state oggetto di contestazione a mezzo di motivi aggiunti".

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