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In Puglia scatta l'obbligo di mascherina all'aperto davanti alle scuole, ai locali aperti al pubblico e alle fermate degli autobus

Arriva l'ordinanza del presidente della Regione Michele Emiliano con efficacia immediata. I dispositivi di protezione individuale vanno indossati sempre in tutti i luoghi all'aperto in cui non sia possibile garantire il mantenimento della distanza di sicurezza

Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha emanato l’ordinanza numero 374 in materia di gestione dell’emergenza epidemiologica Covid19 con la quale dispone l'obbligo, durante l'intera giornata, di "usare sempre e comunque protezioni delle vie respiratorie negli spazi all'aperto di pertinenza di luoghi e locali aperti al pubblico, nonché in tutte le aree pertinenziali delle scuole di ogni ordine e grado o antistanti ad esse (come ad esempio piazzali e marciapiedi davanti agli ingressi e alle uscite degli istituti scolastici), nonché in tutti i luoghi di attesa, salita e discesa del trasporto pubblico, fermo restando il divieto di assembramento  e l’obbligo di rispettare il distanziamento fisico".

L'ordinanza ha efficacia immediata, fermo restando l’obbligo, sull'intero territorio regionale, di usare protezioni delle vie respiratorie (mascherine) in tutti i luoghi all'aperto in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno un metro. Possono essere utilizzate mascherine di comunità, mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.
L'obbligo di utilizzare le protezioni delle vie respiratorie non si applica ai congiunti o conviventi, ai bambini al di sotto dei sei anni, ai soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina e ai soggetti che interagiscono con loro.
La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca reato, è punita con le sanzioni di cui all’articolo 2 comma 1 del decreto legge 16 maggio 2020 n.33 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e all'articolo 4, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020 n.19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n.35.

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