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Giovedì, 28 Marzo 2024
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Impianto di compostaggio a San Severo. Miglio verso il Consiglio di Stato chiama in causa la Provincia: "Esprimiti"

Il Comune di San Severo non si arrende ma si avvita sulla 'acquiescenza'. L'avvocato Luigi Quinto controbatte: "I giudici amministrativi hanno espressamente affrontato il tema e lo hanno ritenuto infondato"

Il Comune di San Severo non si arrende e medita il ricorso al Consiglio di Stato dopo la sentenza del Tar Puglia che ha annullato la diffida a non iniziare i lavori dell'impianto di compostaggio in contrada Ratino, nell'area ex Safab.

All'indomani della notizia del pronunciamento, ha ritenuto doverose delle precisazioni: "Il Comune non ha il potere di autorizzare l’impianto, potere che la legge attribuisce alla Regione ed alla Provincia. Il ruolo del Comune è quello di garante della regolarità edilizia delle opere", a tal proposito chiarisce che "dopo aver appreso dalla Provincia (cioè dal soggetto competente per legge al rilascio delle autorizzazioni) che l’autorizzazione provinciale rilasciata non consentiva l’avvio dei lavori, ha sospeso la cantierizzazione dell’opera in base ad un preciso obbligo giuridico".

L'Amministrazione comunale guidata da Francesco Miglio fa sapere che sta valutando se impugnare la decisione che "essendo stata resa in forma semplificata ha verosimilmente omesso di considerare l’intero quadro documentale (inclusa la acquiescenza prestata dalla Saitef in relazione alla carenza dei titoli edilizi), anche al fine di sentir accertare la linearità assoluta e la doverosità della propria condotta".

LA FORMULA - La forma semplificata a cui si fa riferimento è una procedura prevista durante l'emergenza Covid19, fino al 31 luglio, dal decreto legge del 17 marzo. L'udienza si è svolta in videoconferenza senza audizioni. Le controversie, secondo quanto stabilisce la normativa vigente, "passano in decisione senza discussione orale, sulla base degli atti depositati" e le parti possono "presentare brevi note sino a due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione".  

La sentenza emessa dalla seconda sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia consta di 12 pagine, quasi 4 dedicate ad analizzare eventuali estremi dell'acquiescenza della Saitef ai provvedimenti impugnati. La difesa comunale aveva provato a sostenere la tesi dell'inammissibilità del ricorso perché la Saitef non aveva impugnato i provvedimenti della Provincia e del Comune del 2017 con i quali si ribadiva che l'autorizzazione integrata ambientale non contemplava il permesso di costruire e, avendo per di più richiesto essa stessa il rilascio del titolo edilizio, non avrebbe più potuto sostenere in giudizio che il provvedimento Via/Aia lo integrasse.

L'ACQUIESCIENZA SECONDO LA SENTENZA - L'avvocato Luigi Quinto, legale della Saitef, interviene oggi sulla dichiarazione del Comune: “Non condivido la interpretazione del Comune della sentenza del TAR secondo cui i giudici avrebbero omesso di considerare l’acquiescenza prestata dalla mia assistita in relazione alla carenza dei titoli edilizi. I giudici amministrativi hanno invece espressamente affrontato il tema dell’acquiescenza, sollevato in giudizio proprio dal Comune di San Severo, e lo hanno ritenuto infondato evidenziando che 'non si ravvisa alcun comportamento contraddittorio della società ovvero un comportamento di acquiescenza nel richiedere successivamente il permesso di costruire, avendo la stessa unicamente tentato di fronteggiare un atteggiamento – questo sì contraddittorio e ondivago – dell’Amministrazione comunale'. Questo perché il TAR ha rilevato che 'nella presentazione, da parte della società ricorrente, dell’istanza di permesso di  costruire non è, infatti, ravvisabile alcuna condotta, da parte dell’avente titolo all’impugnazione, che sia libera e inequivocabilmente diretta a non più contestare l’assetto di interessi definito dall’Amministrazione, né tantomeno la presenza di una chiara intenzione definitiva di non rimettere in discussione gli atti lesivi; semmai si è in presenza di un atteggiamento di mera tolleranza contingente ovvero del compimento di atti resi necessari e opportuni, nell’immediato, dall’esistenza di provvedimenti allo stato lesivi e in una logica soggettiva di riduzione del pregiudizio, che di per sé certamente non integra gli estremi dell’acquiescenza della Saitef ai provvedimenti impugnati'. Il TAR ha invece rilevato la contraddittorietà del comportamento del Comune per aver posto il problema della carenza del titolo edilizio dopo che, nel 2018, lo stesso Comune aveva archiviato il procedimento avviato da Saitef per il conseguimento del permesso di costruire, sul presupposto, avallato dalla Regione, della valenza, anche ai fini edilizi, del titolo Via-Aia rilasciato dalla Provincia di Foggia".

In merito alla definizione di "atteggiamento ondivago", espressamente riportata nella sentenza, l'Amministrazione ha ribattuto che "il comportamento del Comune è stato perfettamente lineare, l’Ente ha svolto e intende svolgere a pieno il ruolo di controllore edilizio attribuitogli dalla legge, che gli impone di impedire la esecuzione di lavori non autorizzati".

COMUNE CHIAMA PROVINCIA - Il Comune di San Severo ora chiama in causa la Provincia di Foggia, "che ha più volte ribadito di non aver autorizzato il progetto sul piano edilizio, e che tuttavia, forse per la brevità del processo (conclusosi già in sede cautelare), non si è costituita nel giudizio al fine di ribadire ciò che ha più volte scritto e affermato con atti formali", e attende un suo "intervento autorevole e formale".

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