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Giovedì, 18 Aprile 2024
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Puglia attende la 'Zona Gialla'. Dal 21 dicembre al 6 gennaio stop agli spostamenti tra regioni. 25, 26 e 1° tra comuni

Il nuovo decreto legge è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. E' propedeutico all'emanazione del Dpcm 3 dicembre che conterrà invece le regole del Natale 2020.

Mentre la Puglia attende di sapere se dal 6 dicembre passerà o meno nella zona gialla, la scorsa notte il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge 2 dicembre 158 che disegna la cornice delle misure sul Natale e in particolare delle limitazioni agli spostamenti. 

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale, è propedeutica all'emanazione del Dpcm 3 dicembre che conterrà invece le regole del Natale 2020.

Stop agli spostamenti tra regioni tra il 21 dicembre e il 6 gennaio, vieta gli spostamenti tra comuni il 25 e il 26 dicembre e il primo gennaio. Stop agli spostamenti nelle seconde case. Ma ci si potrà muovere prima e poi rientrare.  

All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,  le parole «di durata non superiore  a  trenta  giorni»  sono  sostituite dalle seguenti: «di durata non superiore a cinquanta giorni». 

Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato,  nell'ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, e nelle  giornate del 25 e del 26 dicembre 2020  e  del  1°  gennaio  2021  e'  vietato altresi' ogni spostamento tra comuni, salvi gli spostamenti  motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di  necessita'  ovvero per motivi di salute. E' comunque consentito il rientro alla  propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione  degli  spostamenti verso le seconde case ubicate in altra Regione o  Provincia  autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del  1°  gennaio  2021, anche ubicate in altro Comune,  ai  quali  si  applicano  i  predetti divieti. 

Con riguardo all'intero territorio nazionale, nel periodo dal 21 dicembre 2020  al  6  gennaio  2021  i  decreti  del  Presidente  del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n.  19 del 2020 possono altresi' prevedere,  anche  indipendentemente  dalla classificazione in livelli  di  rischio  e  di  scenario,  specifiche misure rientranti tra quelle previste dall'articolo 1, comma 2, dello stesso decreto-legge. 

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