Puglia attende la 'Zona Gialla'. Dal 21 dicembre al 6 gennaio stop agli spostamenti tra regioni. 25, 26 e 1° tra comuni
Il nuovo decreto legge è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. E' propedeutico all'emanazione del Dpcm 3 dicembre che conterrà invece le regole del Natale 2020.
Mentre la Puglia attende di sapere se dal 6 dicembre passerà o meno nella zona gialla, la scorsa notte il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge 2 dicembre 158 che disegna la cornice delle misure sul Natale e in particolare delle limitazioni agli spostamenti.
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale, è propedeutica all'emanazione del Dpcm 3 dicembre che conterrà invece le regole del Natale 2020.
Stop agli spostamenti tra regioni tra il 21 dicembre e il 6 gennaio, vieta gli spostamenti tra comuni il 25 e il 26 dicembre e il primo gennaio. Stop agli spostamenti nelle seconde case. Ma ci si potrà muovere prima e poi rientrare.
All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le parole «di durata non superiore a trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «di durata non superiore a cinquanta giorni».
Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato, nell'ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, e nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 e' vietato altresi' ogni spostamento tra comuni, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita' ovvero per motivi di salute. E' comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021, anche ubicate in altro Comune, ai quali si applicano i predetti divieti.
Con riguardo all'intero territorio nazionale, nel periodo dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 possono altresi' prevedere, anche indipendentemente dalla classificazione in livelli di rischio e di scenario, specifiche misure rientranti tra quelle previste dall'articolo 1, comma 2, dello stesso decreto-legge.