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Lunedì, 11 Dicembre 2023
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Si può andare a caccia e in un altro comune: per la Regione è “stato di necessità” per l’equilibrio faunistico-venatorio

La replica delle associazioni animaliste e ambientaliste, in disaccordo con l'ordinanza regionale di Michele Emiliano e sullo "stato di necessità": "Ennesimo provvedimento filovenatorio"

Critiche delle associazioni regionali aderenti al Criaa - il coordinamento regionale interassociativo per la tutela ambientale e animale verso l’ordinanza n. 5 del 9 gennaio 2021 con la quale il presidente Michele Emiliano autorizza i cacciatori, sia pure con delle limitazioni, anche nelle giornate “arancioni”, a svolgere la loro attività al di fuori del loro comune di residenza giustificando la caccia come strumento necessario di intervento nei confronti di uno “stato di necessità per conseguire l’equilibrio faunistico-venatorio, limitare i danni alle colture, nonché il potenziale pericolo per la pubblica incolumità”.

A tal proposito le associazioni animaliste e ambientaliste rispondono: "Uno “stato di necessità” dovrebbe essere comprovato da dati oggettivi che possano dimostrare la sussistenza di un rischio imminente per le colture e per la pubblica incolumità, nonché l’effettiva idoneità dell’attività venatoria a porre rimedio a tale asserita emergenza e, se così fosse, l’esercizio venatorio dovrebbe essere limitato alle specie ritenute “dannose” o “pericolose”.

E aggiungono: "In realtà la normativa sulla caccia (Legge n. 157/1992) chiarisce la funzione e gli obiettivi dell’attività venatoria, il cui esercizio non si può certamente qualificare di pubblica utilità, essendo peraltro svolto sulla base di una concessione e in maniera subordinata rispetto al preminente interesse di conservazione della fauna selvatica, quale patrimonio indisponibile dello Stato"

Le associazioni concludono: "Questa ordinanza appare come l’ennesimo provvedimento filovenatorio, in contrasto con le limitazioni previste dal Dpcm in vigore al fine di tutelare il primario interesse della salute pubblica. La caccia è una (discutibile) attività ludico-ricreativa che non è assimilabile ad attività professionale (infatti la fauna selvatica abbattuta non è commerciabile) e che è assolutamente diversa, per scopo e funzioni, dalla gestione della fauna, attività scientifica e regolata dall’art. 19 della legge 157 del 1992: articolo che esclude, anche in caso di ricorso eccezionale a piani di controllo, il ricorso ad operatori privati quali i cacciatori.”.

Il Criaa conclude: "Se proprio di pubblica incolumità dobbiamo discutere allora i riferimenti cadono sui dati oggettivi. Nella stagione venatoria 2019/2020 vi sono state 91 vittime umane di cui 27 morti e 64 feriti. Di questi 76 in ambito venatorio di cui 8 feriti non cacciatori più 20 morti e 48 feriti cacciatori. E di questi 22, che non erano cacciatori, i morti sono stati 7 e i feriti 15".

L'ordinanza della Regione Puglia sulla caccia

La necessità, sulla base dell’istruttoria condotta dal competente dipartimento Agricoltura, di consentire lo svolgimento dell’attività venatoria, in quanto trattasi di attività giustificata da “stato di necessità” per conseguire l’equilibrio faunistico-venatorio, limitare i danni alle colture, nonché il potenziale pericolo per l’incolumità pubblica, con le seguenti modalità: nel comune di residenza, nell’atc di residenza, nelle aziende faunistico-venatorie ove risultante socio e/o autorizzato, anche al di fuori del proprio ambito territoriale di caccia, negli appostamenti fissi autorizzati dalla Regione, anche situati in comuni diversi da quello di residenza, domicilio o abitazione, ai soli titolari dei medesimi.

Ritenuto di precisare che l’attività venatoria è limitata ai soli residenti in Puglia e potrà essere svolta solo in forma individuale e nel rispetto del distanziamento sociale e del divieto di assembramento; ritenuto altresì necessario confermare il divieto assoluto di assembramento, il rispetto delle misure di distanziamento fisico interpersonale e delle misure igieniche di prevenzione ed è sempre raccomandato fortemente il corretto uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche all’interno delle abitazioni private, in presenza di persone non conviventi; che restino vigenti le altre disposizioni regionali non in contrasto con quanto previsto nella presente ordinanza.

Dato atto, inoltre, che resta in capo alle autorità competenti, attraverso i propri organi di controllo, anche in coordinamento, la verifica del rispetto delle disposizioni previste nella presente ordinanza e delle altre misure di prevenzione e contenimento del contagio vigenti, anche applicando le sanzioni in conformità a quanto previsto ai sensi della legge 22 maggio 2020, n. 35 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19”.

Dato atto che in base all’evoluzione dello scenario epidemiologico regionale, ovvero a provvedimenti emanati a livello nazionale, le misure indicate potranno essere rimodulate.

Su proposta del competente assessore alle Risorse agroalimentari, Alimentazione, Riforma fondiaria, Caccia e pesca, Foreste, ordina, per quanto in premessa, ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, ferme restando le misure statali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, nel territorio regionale, fino a nuove determinazioni e fermo restando l’adeguamento ad un’eventuale nuova classificazione - ai sensi dell'art. 1, comma 16-ter, del Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33 – di consentire lo svolgimento dell’attività venatoria, in quanto trattasi di attività giustificata da “stato di necessità” per conseguire l’equilibrio faunistico-venatorio, limitare i danni alle colture, nonché il potenziale pericolo per l’incolumità pubblica, con le seguenti modalità: nel Comune di residenza; nell’ATC di residenza; nelle Aziende Faunistico - Venatorie , ove risultante Socio e/o autorizzato, anche al di fuori del proprio Ambito Territoriale di Caccia; negli appostamenti fissi autorizzati dalla Regione, anche situati in Comuni diversi da quello di residenza, domicilio o abitazione, ai soli titolari dei medesimi.

L'attività venatoria è limitata ai soli residenti in Puglia e potrà essere svolta solo in forma individuale e nel rispetto del distanziamento sociale e del divieto di assembramento.

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