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A San Severo didattica in presenza sospesa anche per gli alunni con disabilità: "Provvedimento illegittimo"

L'associazione di volontariato Autismosansevero ha inviato una interpellanza indirizzata al sindaco Miglio e alle assessore Iacovino e Venditti

Tra i comuni foggiani che hanno sospeso la didattica in presenza, c'è anche il comune di San Severo.

Con un'ordinanza, emessa lo scorso 3 dicembre all'indomani della presentazione del nuovo Dpcm, il sindaco di San Severo ha prorogato la sospensione della didattica in presenza e delle attività educative di tutte le strutture fino al 22 dicembre. Tuttavia, a dispetto di altri comuni che hanno comunque mantenuto l'eccezione della didattica in presenza per gli studenti con bisogni educativi speciali (Bes), nel comune dell'Alto Tavoliere il provvedimento riguarda anche gli alunni diversamente abili e con Dsa. 

Per qeusta ragione l'associazione di volontariato Autismosansevero, presieduta da Elvira de Santis, ha inviato una interpellanza all'attenzione del sindaco Miglio, dell'assessora alla Pubblica Istruzione Celeste Iacovino e all'assessore ai servizi sociali e sanità Simona Venditti. 

Il testo dell'interpellanza 

Nell'interpellanza la de Santis si oppone all'ordinanza n. 188 del 3 dicembre, citando l'articolo 1 comma 9, lettera s) dell'ultimo Dpcm il quale dispone che "l'attività didattica ed educativa per la scuola dell’infanzia, il primo ciclo di istruzione e per i servizi dell’infanzia continui a svolgersi in presenza…

Lo stesso Dpcm, a proposito delle classi seconde e terze delle scuole secondarie di I grado, dispone che "venga garantita l’effettiva inclusione scolastica, in special modo per gli alunni con disabilità, attraverso l’attivazione di tutte le forme di raccordo e collaborazione possibili con gli altri enti responsabili del loro successo formativo, sia in materia di assistenza specialistica che di trasporto scolastico, al fine di rendere un effettivo servizio di istruzione e di realizzare, in concreto, il diritto allo studio previsto dalla Costituzione.

E a proposito di inclusione scolastica, la de Santis cita una nota del Miur dello scorso 5 novembre: "In generale, in materia di inclusione scolastica per tutti i contesti ove si svolga attività in Ddi il Dpcm, nel richiamare il principio fondamentale della garanzia della frequenza in presenza per gli alunni con disabilità, segna nettamente la necessità che tali attività in presenza realizzino un’inclusione scolastica “effettiva” e non solo formale, volta a “mantenere una relazione educativa che realizzi effettiva inclusione scolastica”. I dirigenti scolastici, unitamente ai docenti delle classi interessate e ai docenti di sostegno, in raccordo con le famiglie, favoriranno la frequenza dell’alunno con disabilità, in coerenza col pei, nell’ambito del coinvolgimento anche, ove possibile, di un gruppo di allievi della classe di riferimento, che potrà variare nella composizione o rimanere immutato, in modo che sia costantemente assicurata quella relazione interpersonale fondamentale per lo sviluppo di un’inclusione effettiva e proficua, nell’interesse degli studenti".

"Il quadro normativo appena delineato chiarisce, una volta per tutte, l’illegittimità della prassi invalsa in molte realtà comunali (come in questo caso) di ricorrere all’adozione di ordinanze contingibili e urgenti per imporre ai cittadini misure di contenimento del contagio maggiormente restrittive rispetto a quelle individuate nei vari atti normativi; per quanto giustificato da una situazione di straordinarietà non si può introdurre una limitazione ultronea a quelle già in vigore, ponendosi in palese violazione della riserva di legge relativa e rinforzata di cui all’art.16 della Costituzione per il quale è la legge (non Ordinanza) che stabilisce “in via generale” eventuali limitazioni per motivi o sicurezza".

"Nell’ambito dell’attuale crisi sanitaria - si legge ancora nell'interpellanza - la rapida diffusione del virus e l’incremento esponenziale dei contagi da Coronavirus denotano senz’altro un elevato grado di urgenza nella predisposizione delle misure idonee a contrastare il fenomeno. Tuttavia, se appare innegabile l’impossibilità di differire nel tempo l’intervento pubblico, parimenti non può dirsi sussistere il requisito della contingibilità (ovvero necessità) dell’esercizio dei poteri extra ordinem del Sindaco nei termini appena descritti. 


Nel caso di specie, invece (la strategica ordinanza del 03/12/2020 emessa alcune ore prima del Dpcm) nonostante la gravità della situazione generata dal diffondersi del virus, lo Stato ha prontamente adottato i rimedi legislativi necessari a gestire l’emergenza epidemiologica, impedendo così l’adozione di provvedimenti derogatori adottati a livello locale; tale evenienza, d’altronde, pregiudicherebbe l’uniformità ed unità d’azione necessarie a vincere la battaglia contro il virus in cui è impegnata l’intera Nazione, gettando nel caos l’intera popolazione (come sta avvenendo a San Severo ed è sotto gli occhi di tutti), rischiando di vanificare gli sforzi fino ad ora fatti a causa del mancato coordinamento tra i vari livelli istituzionali. In tale contesto, piuttosto che arrogarsi le competenze spettanti ad altre Autorità più idonee a tutelare gli interessi giuridici in gioco in ragione dell’estensione geografica dell’emergenza, l’attività istituzionale dei sindaci dovrebbe essere diretta a implementare l’effettiva applicazione della strategia d’azione individuata dall’amministrazione centrale dello Stato, mediante l’adozione di provvedimenti che, in ossequio alle misure generali, siano in grado di tenere conto delle peculiarità delle comunità dagli stessi rappresentate".

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