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Penalizzazione di 6 punti al Foggia calcio: la società rossonera fa ricorso al Collegio di Garanzia

La società rossonera chiede la rideterminazione - senza rinvio - della sanzione "riducendola nella misura ritenuta di giustizia"

Il Collegio di Garanzia per lo Sport ha ricevuto un ricorso, presentato dalla Società Club Foggia Calcio S.r.l. nei confronti della Procura Federale FIGC e della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC). Il ricorso riguarda la decisione della Corte Federale d’Appello FIGC nel giudizio di rinvio ex art. 62, comma 1, CGS, pubblicata, con relativa motivazione, in data 27 marzo 2019, a mezzo di Comunicato Ufficiale n. 083/CFA, con la quale - a seguito dell’accoglimento con rinvio disposto dal Collegio di Garanzia dello Sport con decisione n. 80/2018 del 10 dicembre 2018 - è stata rideterminata in 6 punti la sanzione della penalizzazione originariamente inflitta, a carico della società istante, dalla medesima Corte Federale di Appello con decisione pubblicata a mezzo di Comunicato Ufficiale n. 22/CFA del 22 agosto 2018, che aveva ridotto la sanzione irrogata in primo grado da 15 a 8 punti di penalizzazione in classifica (da scontarsi nella s.s. 2018/2019), per la violazione dell’art. 4, comma 2, CGS, a titolo di responsabilità oggettiva, per le condotte contestate, per quanto qui rileva, ai sigg. Fedele Sannella e Francesco Domenico Sannella.

La ricorrente Foggia Calcio chiede al Collegio di Garanzia:

in rito, in via preliminare, di concedere l’abbreviazione dei termini ai sensi di ci all’art. 60, comma 5, CGS CONI;

nel merito, in via principale, accertato e dichiarato il vizio di non conformità della decisione impugnata al principio di diritto enunciato dal Collegio di Garanzia dello Sport (decisione n. 80/2018 del 10 dicembre 2018), come dedotto nel motivo di ricorso, di annullare la stessa nei capi rilevanti ai fini della determinazione della sanzione comminata al Foggia Calcio e, per l’effetto, di rideterminare – riducendola nella misura ritenuta di giustizia – la sanzione da infliggersi al Foggia Calcio, senza rinvio;

nel merito, in subordine, accertato e dichiarato il vizio di non conformità della decisione impugnata al principio di diritto enunciato dal Collegio di Garanzia dello Sport (decisione n. 80/2018 del 10 dicembre 2018), come dedotto nel motivo di ricorso, di annullare la stessa nei capi rilevanti ai fini della determinazione della sanzione comminata al Foggia Calcio e, per l’effetto, previa ulteriore precisazione del principio di diritto cui il Giudice del rinvio dovrà attenersi nella rideterminazione della sanzione da infliggersi al Foggia Calcio, di rinviare gli atti alla Corte Federale di Appello, affinché, in diversa composizione, rinnovi il giudizio, imponendo in ogni caso alla Corte di rideterminare – riducendola nella misura ritenuta di giustizia – la sanzione da infliggersi al Foggia Calcio.

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