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Mutualità, accolto il ricorso del Foggia: recuperati 2 milioni di euro

Il ricorso fa riferimento al provvedimento adottato durante l'Assemblea di Lega B dello scorso 5 giugno, che escluse il Foggia dalla ripartizione dei contributi di mutualità

Buone notizie per il Foggia Calcio: il Tribunale Federale ha accolto il ricorso della società rossonera - difea dagli avvocati Catricalà e Fischetti - contro l'esclusione della stessa dai contributi di mutualità. Recuperati così circa 2 milioni di euro.

Il ricorso fa riferimento al provvedimento adottato durante l'Assemblea di Lega B dello scorso 5 giugno, che escluse il Foggia dalla ripartizione dei contributi di mutualità. La decisione arrivò a causa del mancato versamento entro il 22 gennaio della fideiussione (bloccata dopo l'arresto di Fedele Sannella) a garanzia dello sforamento del tetto salariale per il mercato invernale. La fideiussione fu poi versata nel mese di maggio, circostanza che, malgrado il Foggia non avesse mai ritardato un pagamento, ha indotto 13 club di serie B (su 21 totali) a votare a favore dell'esclusione del Foggia.

Le motivazioni 

Sulla eccezione preliminare di incompetenza sollevata dalla difesa della Lega B la stessa va respinta per evidenti ragioni di economia processuale. Invero, la delibera del Consiglio con la quale si stabilisce l’an della sanzione è inscindibilmente e logicamente collegata alla delibera assembleare che individua il quantum da irrogare in concreto. I due atti, quindi, completandosi a vicenda, non possono che essere impugnati congiuntamente dinanzi al medesimo organo scongiurando il rischio di un contrasto tra giudicati con gravi ricadute sistemiche e sulla effettività della tutela giurisdizionale.    

Anche l’eccezione volta a contestare la tardività del ricorso non merita accoglimento alla luce delle considerazioni appena svolte sulla complementarità dei due verbali. L’incompletezza della delibera consiliare, del tutto priva di quantificazione della sanzione e, quindi, di immediata ed autonoma attitudine lesiva nei confronti del destinatario, la rende inidonea a far maturare decadenze, di guisa che solo sulla base delle indicazioni interpretative fornite dall’Assemblea il 5 giugno 2018, la sanzione può considerarsi compiutamente determinata nei suoi elementi costitutivi minimi.  

Il Collegio respinge, infine, anche l’ultima eccezione preliminare volta ad affermare la decadenza del Foggia Calcio dal diritto di impugnare la delibera dell’Assemblea per mancata formulazione della riserva scritta prevista dall’art. 6.15 Statuto Lega B. A ben vedere, la riserva è stata chiaramente formulata in Assemblea dal Commissario Giudiziale Dott. Giannetti, il quale ha dichiarato a verbale “che a tutela della Società … provvederà ad adottare ogni necessaria iniziativa”.  

Per quanto concerne il merito del ricorso, si ritiene di dover valutare la condotta adempitiva della Società alla luce del dato normativo ma anche degli eventi che hanno coinvolto e, per certi versi, travolto la governance in conseguenza del procedimento penale pendente dinanzi al tribunale di Milano. Orbene, la disamina oggettiva del susseguirsi degli eventi connessi all’adempimento da parte del Foggia Calcio delle prescrizioni di cui all’art. 2.20 Capo III CdA, come susseguitisi e sostanzialmente non contestati dalle parti, porta ad affermare la incolpevole impossibilità da parte della Società di adempiere entro il termine prorogato da ultimo al 22 gennaio 2018, dovendosi altresì riconoscere la natura ordinatoria e non perentoria del termine oggetto di contestazione. Per un verso, infatti, la richiesta di nomina di un Commissario giudiziale veniva formulata dalla Procura della Repubblica di Milano in data 11 gennaio 2018, nelle more della decisione del GIP, in data 16 gennaio 2018, su richiesta del Foggia Calcio, il Consiglio direttivo disponeva la ulteriore proroga del termine per il deposito della fideiussione alla data del 22 gennaio 2018. Non si può, quindi, fissare alla data del 24 gennaio con la diffusione delle notizie di stampa relative all’arresto del patron Sannella, lo spartiacque decisivo in merito alla scusabilità o meno del ritardato adempimento.

La documentazione in atti, è idonea a dimostrare come alla data del 22 gennaio 2018 i vertici aziendali già fossero informati e limitati nella loro libertà di agire in forza del procedimento penale in corso. Determinante ai fini che qui ci occupano è la revoca della fideiussione a premio già pagato inizialmente rilasciata da Assicurazioni Generali Spa e trasmessa alla Lega B in data 24 gennaio. La revoca da parte della Società di assicurazioni, intervenuta inconfutabilmente in ragione del vuoto amministrativo e gestionale venutosi a produrre all’interno del Foggia Calcio, induce ragionevolmente a ritenere che, nelle more della nomina del Commissario Giudiziale da parte del Tribunale di Milano, nessuna compagnia assicurativa avrebbe rilasciato la garanzia richiesta.

D’altro canto, anche gli avvenimenti connessi alla seduta consiliare del 6 febbraio, allorquando il Presidente del Foggia Calcio richiedeva una ulteriore proroga al 31 marzo 2018 per il deposito della garanzia, in attesa della nomina del commissario giudiziale e autorizzava la Lega a trattenere in deposito fiduciario una parte delle risorse spettanti alla Società per un importo pari allo sforamento contestato (autorizzazione formalizzata anche con lettera della Società trasmessa in pari data alla Lega), dimostrano come il ritardo nell’adempimento, lungi dall’essere il frutto di colpevole inerzia, è stato inevitabile anche attraverso lo sforzo diligente richiesto dalla normativa nel caso concreto. Traducendosi, pertanto, in un ritardo non imputabile al debitore sul piano della colpa e della diligenza adempitiva. Sotto altro e diverso profilo, in merito alle contestazioni circa la validità o meno dell’adempimento effettuato dopo il 22 gennaio 2018 (in data 24 gennaio 2018 con la fideiussione poi revocata da Generali e in data 18 maggio 2018 con la polizza fideiussoria a prima richiesta inviata via PEC alla Lega), si tratta di termine oggetto di ben tre proroghe concesse a più riprese da parte di due organismi differenti (il Consiglio e l’Assemblea), di guisa che nel caso di specie si deve optare, in assenza di specifica e contraria espressa disposizione normativa,  per la natura meramente ordinatoria dello stesso.

Sebbene la proroga non rappresenti un comportamento incompatibile con l'intenzione di avvalersi del termine, essa costituisce comunque un importante elemento presuntivo rivelatore della natura meramente ordinatoria del termine (o comunque della intervenuta modifica di quest'ultimo in tal senso), tale cioè da escludere che l'adempimento tardivo sia considerato privo di interesse per il creditore (Cass. civ. Sez. I, 21/05/2018, n. 12473). Le proroghe reiterate dimostrano, per un verso, l’interesse della Lega B ad ottenere un adempimento, seppur tardivo, da parte del Foggia Calcio e degli altri club interessati; per altro verso, la consapevolezza da parte della stessa Lega che il debitore stava ponendo in essere tutte le azioni necessarie ad adempiere quanto prima.

Depone nel senso nella natura ordinatoria del termine, infine, come già prima accennato, la mancata previsione normativa della perentorietà attraverso la determinazione tassativa di decadenze e preclusioni maturande allo scadere dello stesso. Nella valutazione complessiva della vicenda, in particolare sotto il profilo soggettivo della colpevolezza si deve tenere in conto e valorizzare la condotta complessivamente tenuta dal Foggia Calcio durante l’intero periodo in termini di tenuta contabile e finanziaria della Società che non ha mai smesso di onorare gli impegni economici presi nei confronti dei tesserati nonché gli oneri contributivi e previdenziali. Tutti i bilanci di esercizio sono stati certificati dalla RIA Grant Thorton spa la quale non ha mai espresso riserve o richiami di informativa. Le ispezioni effettuate dalla Co.Vi.Soc. hanno sempre avuto esito positivo e lo stesso Commissario Giudiziale, dott. Giannetti, ha dovuto constatare come la Società sia stata amministrata in maniera corretta, con pagamenti in regola di stipendi, imposte e contributi. A riprova di ciò giunge infine l’iscrizione al Campionato di Serie B, stagione sportiva 2018/2019, effettuata regolarmente e senza riserve da parte della Lega.    Il Tribunale Federale – Sezione Disciplinare ritiene, quindi, assorbiti tutti gli ulteriori profili oggetto di contestazione e, nell’affermare l’illegittimità dell’esclusione del Foggia Calcio Srl dalla ripartizione della mutualità relativa alla stagione sportiva 2017/2018, annulla i verbali impugnati e ogni altro atto comunque connesso e coordinato, anteriore e conseguente, salvi gli ulteriori provvedimenti dei competenti organi della L.N.P. Serie B. 

Si legge: "Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in accoglimento del ricorso ex artt. 6.15 dello Statuto della L.N.P. Serie B e 43 bis CGS, proposto dal Foggia Calcio Srl contro la Lega Nazionale Professionisti Serie B, dispone l’annullamento del verbale del Consiglio Direttivo del 07.03.2018, nella parte in cui è stata disposta l’esclusione del Foggia Calcio Srl dalla ripartizione della mutualità relativa alla stagione sportiva 2017/2018, nonché del verbale dell’Assemblea ordinaria della Lega del 5.6.2018, nella parte in cui ha deliberato di interpretare la previsione contenuta all’art. 2.21, Capo III, del Codice di Autoregolamentazione della LNPB nel senso di intenderla riferita alla mutualità totale spettante al Foggia Calcio Srl in relazione alla stagione sportiva 2017/2018 e di ogni altro atto comunque connesso e coordinato, anteriore e conseguente ai citati verbali, salvi gli ulteriori provvedimenti dei competenti organi della L.N.P. Serie B. Nulla per la tassa"
 

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