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Giovedì, 25 Aprile 2024
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Tegola per il Comune di Foggia, illegittimo l'affidamento delle pulizie alle 'Tre Fiammelle'. Mainiero va in Procura: "Danno erariale e opacità"

L'ex consigliere comunale sulla sentenza con cui il Tar dà ragione all'Ati Lucentezza. Il tema già trattato da Mainiero alla vigilia della campagna elettorale: "Stazione appaltante inadeguata e opaca a scapito delle tasche dei contribuenti"

“Ennesima tegola per l’amministrazione Landella. Si sa, le ciambelle non sempre vengono col buco”. Esordisce così Giuseppe Mainiero, ex consigliere comunale di Foggia, in una nota stampa in cui informa della sentenza del Tar Puglia sull’aggiudicazione del servizio di pulizie degli immobili comunali. I giudici hanno accolto il “ricorso principale e il ricorso per motivi aggiuntivi” dell’ATI La Lucentezza/Pulitori&Affini spa che, contro il Comune di Foggia e nei confronti della SoC. Coop Tre Fiammelle, ha  impugnato la Determinazione dirigenziale n. 539 dell’’11/.04.2019 con cui, “alla vigilia delle elezioni amministrative, si è disposta la (nuova!) aggiudicazione del servizio pulizie e sanificazione degli immobili comunali ed uffici, scuole comunali dell’infanzia, elementari, medie e degli impianti sportivi, compresa la manutenzione delle aree scoperte per il triennio 2017/2020”.

“Si tratta di un pronunciamento che conferma tutti i profili di illegittimità denunciati dal sottoscritto alla vigilia di una delicata competizione elettorale” continua Mainiero, che evidenzia come il TAR Puglia abbia confermato la illegittimità del conferimento dell’incarico alla dott.ssa Locurcio,  non a caso il Collegio ha evidenziato come “ […] la decisione di deferire ad un soggetto esterno all’amministrazione l’esame e la valutazione delle giustificazioni – praticamente un’esautorazione degli incombenti gravanti sui componenti del seggio di gara e sul predetto RUP- finisca per rivelare, alternativamente: o una intenzionale ed illegittima desistenza dei medesimi commissari e del RUP dagli obblighi puntualmente disciplinati dal combinato disposto tra gli artt. 77 e 97 del codice dei contratti; oppure l’ammissione postuma di non essere davvero in grado di esperire un controllo tecnico/giuridico sul costo del lavoro esposto dall’ATI La lucentezza (ma ciò rifluirebbe in termini di inattendibilità dei giudizi resi in sede di esame delle offerte tecniche; […].

Il secondo, altrettanto rilevante, profilo riguarda la definitività dell’attività commissionata alla consulente rispetto all’esito della gara. “Risulta, infatti, evidente, già dal tenore del “quesito” formulato nella determinazione n. 317/2019, che dall’incongruità dell’offerta sarebbe dipesa l’esclusione della società verificata e, quindi l’aggiudicazione del servizio – scrivono i giudici-. Un esito semplicemente “ratificato”: 1.    dal RUP, che nella relazione del 14.03.2019 ha riassunto il contenuto della perizia ed ha, con incerta espressione, concluso che “appare che l’offerta presentata dalla suddetta ATI aggiudicataria”, cioè la ricorrente, “risulti non congrua e pertanto non idonea per l’esecuzione dell’appalto”; 2.    dalla commissione nella seduta del 2.4.2019 (“la Commissione, in applicazione dell’art. 97 del Codice degli appalti, provvede a disporre l’esclusione dell’ATI La Lucentezza e Pulitori & affini per i motivi sopra enunciati e dispone l’aggiudicazione provvisoria alla società cooperativa di produzione e lavoro Tre Fiammelle).Il che dimostra che l’attività di consulenza (è stata riduttivamente definita un ”supporto che approfondisca tale problematica” nella determinazione di affidamento si è, di fatto, trasformata in un’attività totalmente decisoria.[…]”

Il contenuto del ricorso presentato dall’ATI La Lucentezza e Pulitori & Affi ed il pronunciamento del TAR Puglia, evidenzia Mainiero, “non solo confermano i profili di illegittimità con quanto già denunciato ai media ma inducono alla presentazione di un formale esposto alla Procura della Repubblica presso il tribunale di Foggia per vagliare i profili di rilevanza penale, e la trasmissione della stessa alla Corte dei Conti alle sezioni Controllo e Procura per l’evidente danno erariale cagionato ai contribuenti foggiani che in questi anni hanno dovuto sopportare i maggiori costi di un affidamento provvisorio alla società cooperativa Tre Fiammelle”. L'importo a base d'asta del servizio è pari a 2,6 milioni di euro. Il contratto non è stato sottoscritto e il servizio è attualmente in regime di proroga gestito dalle Tre Fiammelle.

“Si tratta di un riconoscimento postumo - conclude l’ex consigliere comunale-, che dimostra come le dinamiche della Stazione Appaltante del Comune di Foggia denotino una certa inadeguatezza e opacità a scapito della trasparenza che in cinque anni non si è voluta affrontare, mantenendo “l’impianto domestico” della sua composizione e delle sue dinamiche”.

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