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Giovedì, 25 Aprile 2024
Politica

Emergenza case, Longo contro i 'fumi elettorali' di Emiliano: "Dieci anni di ritardi della Regione, Foggia richieda i danni"

Il consigliere comunale ed ex assessore contro il governatore pugliese all'esito del summit di ieri in Prefettura, a Foggia. Torna prepotentemente il tema dell'housing sociale, avviatosi nel 2009 e che oggi non ha ancora trovato conclusione

"La cronaca amministrativa ci rassegna sempre novità e le ultime dichiarazioni rese dal Presidente della Regione Puglia sull’argomento emergenza abitativa foggiana sono sconcertanti con l’aggravante che le stesse sono rese da un “uomo di legge” che, troppo affascinato da un atteggiamento populista, ha dimenticato i principi e modalità dei procedimenti amministrativi". E' dura l'accusa del consigliere comunale Bruno Longo all'indomani del summit sull'emergenza abitativa tenutosi in Prefettura, a Foggia, alla presenza del governatore pugliese. Secondo l'ex assessore e conoscitore delle faccende urbanistiche foggiane, "i “fumi” della imminente campagna elettorale regionale probabilmente annebbiano il pensiero e, di conseguenza, di fronte alle palesi responsabilità regionali, provocano dichiarazioni fuori luogo e fuori tempo" (di Emiliano, ndr). 

Secondo Longo, infatti, "le affermazioni rese dal Presidente della Regione Puglia davanti alla Prefettura di Foggia riguardano una querelle in atto con il Sindaco di Foggia in ordine alle vicende dei Programmi di iniziativa pubblica per l’emergenza abitativa ( housing sociale)  la cui graduatoria è stata approvata dal Consiglio Comunale con la delibera n. 42 del 24.04.2009. Una iniziativa avviata dal Comune di Foggia all’epoca retta da una amministrazione di sinistra (sindaco Mongelli) : la stessa che regge l’attuale governo regionale".

"Intervengo su questo argomento avendo ben presente gli atti fin ad oggi prodotti e consapevole degli obblighi, responsabilità e compiti sussistenti in capo agli enti che hanno partecipato al procedimento - dichiara il consigliere-. A distanza di oltre 10 anni dall’avvio del procedimento non si capisce quale sia la sorte di tale iniziativa. Dopo innumerevoli conferenze di servizio (conferenze 14-ott-2010, 05-nov-2010, 11-feb-2011, 25-feb-2011, 04-mar-2011, 11-mar-2011, 24-ott-2011, 14-nov-2011, 12-dic-2011, 25-gen-2012; 7-ago-2012) alle quali hanno partecipato la Regione Puglia (Assessore all’Urbanistica regionale, arch. Angela Barbanente e  i responsabili tecnici del Settore Urbanistico Regionale) nelle sedute della conferenza di servizi finale del 28 e 29 novembre 2019  si decise, nel merito e nel procedimento successivo, quanto segue: “Ripercorso l’iter delle conferenze di servizi citate in premessa la conferenza, sulla scorta del progetto così come conformatosi e consegnato in sede dei lavori della conferenza di servizi e consegnato dalla Amministrazione Comunale nella conferenza n. 10 del 7 agosto 2012, si prende atto che non necessitano ulteriori precisazioni ed integrazioni in merito agli atti trasmessi e si ritiene che ci siano i presupposti per dare corso al prosieguo dell'iter previsto dalla norma per la sottoscrizione dell'Accordo di Programma ……..”

"Per quanto affermato nella conferenza di servizi decisoria, non possono esserci dubbi circa l’obbligo del Comune e della Regione di promuovere e sottoscrivere l’accordo di programma ai sensi e per gli effetti ex art.34 D.Lgs n°267/2000. Sul punto giova riportare uno stralcio della sentenza del TAR Puglia- Bari (TAR Puglia- Bari,  sez. Terza, n.3450) allorquando, a fronte  dell’inerzia serbata dalla P.A., alcuni soggetti proponenti adirono la via giudiziaria amministrativa al fine di ottenere la conclusione del procedimento. Il Tribunale Amministrativo Regionale nel ritenere  fondato il ricorso presentato, nelle motivazioni della sentenza riportava quanto segue:“Con la citata deliberazione C.C. 42/2009, l’amministrazione comunale ha infatti inequivocabilmente assunto nei confronti degli operatori economici odierni ricorrenti l’obbligo di concludere uno specifico procedimento di variante urbanistica, che secondo il chiaro disposto dell’art 15 l.r.20/2001 si attua mediante lo strumento di semplificazione dell’accordo di programma previsto dall’art 34 t.u.e.l., senza allo stato adottare alcuna determinazione conclusiva.

A fronte di tale procedimento ad iniziativa pubblica sussiste l’interesse qualificato delle imprese ricorrenti alla relativa conclusione entro il generale termine codificato dall’art 2 l.241/90, come detto pacificamente valevole anche per l’attività di pianificazione urbanistica, laddove la natura complessa degli atti, richiedente il consenso di più amministrazioni, obbliga comunque l’autorità comunale a terminare il segmento di propria competenza.

Il ritardo dell’Amministrazione nell’esercizio del potere risulta in aperto contrasto con l’obbligo imposto dall’art 2 l.241/90, la cui violazione è fatto idoneo ad integrare oltre la responsabilità amministrativo-contabile per danno erariale in relazione al pagamento delle spese del presente giudizio, la responsabilità penale per il reato di cui all'art. 328 c.p. (ex multis Cassazione penale 2 aprile 2009 sent n. 14466) oltre che, quantomeno a partire dall'entrata in vigore della l. 18 giugno 2009 n. 69, la eventuale responsabilità risarcitoria per il danno da ritardo in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, per la quale vi è giurisdizione del G.A. (art. 2-bis l. 241/90 nel testo introdotto dalla l. 18 giugno 2009 n. 69).”  (sent.  TAR Puglia- Bari,  sez. Terza, n.3450)

"Se tanto valeva, allora, per il Comune , vale  oggi  (o forse da parecchio tempo) anche per la Regione Puglia - continua Longo-. Oggi, a distanza di oltre 10 anni dall’avvio del procedimento e dopo aver concluso la fase delle conferenze di servizio propedeutiche all’accordo di programma  non è  tollerabile ascoltare le dichiarazioni del Governatore della Puglia quando afferma che “non mi si risponda che devo fare un accordo di programma per cambiare il piano regolatore perché con quel sistema ci mettiamo tre anni per fare le case popolari, invece noi dobbiamo trovare una soluzione adesso”. Le dichiarazioni di Emiliano sono sconcertanti e confermano che il primo problema dell’urbanistica foggiana si chiama Regione Puglia" tuona il consigliere. "Va da sè che l’atteggiamento ostativo e dilatorio della Regione Puglia provoca enormi danni alla comunità foggiana. Senza voler dare lezioni,  è appena il caso di evidenziare che  “non è consentito all’ente titolare del potere di approvazione del piano regolatore ( o sue varianti), al di fuori delle ipotesi connotate dalla prevalenza di tutela di interessi superiori, modificare in modo sostanziale i contenuti della disciplina urbanistica, frutto della scelta della comunità di riferimento e, per questo, espressione della riserva di attribuzione democratica assistita dal principio di sussidiarietà.”. ( Consiglio di Stato IV 5711/2017).

"Poiché non è più ipotizzabile dilazionare ulteriormente i tempi, gli amministratori della Regione Puglia e/o per essa i dirigenti dei competenti uffici, dicano  con chiarezza, alla luce delle conferenze di servizi e  assumendosi le responsabilità amministrative e personali, se è loro intendimento promuovere o meno l’accordo di programma ex art.34 D.Lgs n°267/2000 per i  Programmi di iniziativa pubblica per l’emergenza abitativa. Il Comune di Foggia, avendo assolto a tutte le fasi che gli competono del procedimento, ha tutto il diritto di lamentarsi ed eventualmente richiedere i danni per la mancata e/o ritardata  conclusione del procedimento dovuta all’inosservanza, eventualmente dolosa o colposa, delle disposizioni che regolano il procedimento amministrativo,.( art. 2-bis l.241/90 nel testo introdotto dalla l. 18.06.2009 n. 69)".

"Per ciò che attiene, poi, al fabbisogno abitativo - continua-, i responsabili degli uffici regionali, senza troppi sforzi, farebbero bene a operare una ricognizione degli atti già in loro possesso e per i quali hanno offerto il loro contributo ( DPP a base del PUG, PCT, Varianti al PRG per piani complessi, PIRP, ecc.) per accertare lo stato di degrado abitativo esistente per ampie zone urbane che inevitabilmente incidono sul fabbisogno abitativo. Ma se ciò dovesse risultare per loro complicato, basterebbe operare una sommaria ricognizione dell’abitato con l’ausilio di un comune computer, accedendo alle  immagini satellitari e da terra  disponibili,  per rendersi conto in che stato versa la città di Foggia per verificare quali sono zone storicamente interessate da un abusivismo edilizio-urbanistico per impossibilità di accesso al bene casa".

"La situazione abitativa della città di Foggia  è ben nota alla Prefettura di Foggia, agli Uffici Giudiziari e alla Regione Puglia e di fronte a tale situazione gli uffici regionali avrebbero dovuto già da tempo  attivare i poteri sostitutivi così come disciplinati dalle vigenti norme in materia di controllo e repressione degli abusi  urbanistico-edilizi , ivi compresi i containers ad uso abitativo- (L. R. 11 giugno 2012, n. 15)-  e favorire tutte le iniziative pubbliche  miranti ad alleviare il fenomeno dell’emergenza abitativa. Se il governatore Emiliano fosse stato più attento e meno fazioso, avrebbe consentito al Comune di Foggia: di ottenere alloggi per far fronte a tale fenomeno a costo zero; di risparmiare i costi per la Regione Puglia ( costi che si ripercuotono sulle spalle dei contribuenti) per acquistare alloggi da destinare per lo stesso scopo".

"Ma Emiliano è troppo preso dal suo “ego” per poter esercitare il  mandato con serenità di giudizio e razionalità amministrativa" conclude Longo, che ammonisce: "Le furbastrerie non pagano e la valutazione del corpo elettorale terrà conto anche di questo. Emiliano e la sua giunta se ne accorgeranno". 

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