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Nessuna ‘scheda ballerina’ a Carlantino, il Tar conferma: l’elezione a sindaco di Graziano Coscia è legittima

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia ha rigettato il ricorso proposto da Vito Guerrera contro il Comune di Carlantino, in riferimento all’elezione del sindaco Coscia e della squadra di governo costituitasi a seguito delle elezioni amministrative del 26 maggio scorso

Nessuna ‘scheda ballerina’: l’elezione a sindaco di Carlantino di Graziano Coscia è legittima. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia ha emesso, ieri, la sentenza che rigetta il ricorso proposto da Vito Guerrera (rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Antonucci e Donato Masiello) contro il Comune di Carlantino, in riferimento all’elezione di Graziano Coscia alla carica di sindaco e della squadra di governo costituitasi a seguito delle elezioni amministrative del 26 maggio scorso.

La replica del legale di Vito Guerrera

Il ricorso, si legge negli atti, chiedeva l’annullamento dei verbali “riguardanti l'elezione diretta del Sindaco ed il rinnovo del Consiglio Comunale del Comune di Carlantino”, delle “operazioni degli Uffici Elettorali delle Sezioni n. 1 e 2”, nonché la “delibera del Consiglio Comunale di Carlantino dell'11.06.2019 della proclamazione della elezione alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale” e “ogni altro atto del procedimento elettorale inerente le elezioni amministrative del Comune di Carlantino del 26.05.2019”, quindi per “l'annullamento integrale dei risultati elettorali e della proclamazione alla carica di Sindaco del candidato Coscia Graziano e alla carica di consiglieri comunali con ogni consequenziale correzione e statuizione ed ordine di rinnovo delle operazioni elettorali”.

Con il ricorso, Guerrera impugnava l’esito elettorale, deducendo che le operazioni avrebbero “patito alcune irregolarità, tra le quali stigmatizza quella afferente la discordanza tra il numero dei votanti (pari a 361) e le schede autenticate, votate e scrutinate (pari a 362), significandone la strumentalità in riferimento alla possibile realizzazione dell’illegittima pratica della cosiddetta scheda ballerina”, ovvero la consegna, fuori dall'urna, all'elettore di una scheda vidimata e illecitamente ottenuta dopo averla già compilata, di modo che lo stesso potrà deporre nell'urna quella scheda e dare, all'uscita dal seggio, quella ancora intonsa, che il seggio gli ha consegnato: tale scheda verrà poi recompilata nuovamente dall'organizzazione criminale e consegnata al successivo elettorale, che opererà nel medesimo modo, innescando così un meccanismo seriale con l’effetto di poter controllare un numero indefinito di voti, grazie ad una sola scheda vidimata di cui non risulti traccia nel verbale.

Come emerge dalla sentenza del Tar, “non sono condivisibili le censure formulate da parte ricorrente, non emergendo nella fattispecie alcun elemento ulteriore, idoneo a dimostrare che si sia posto in essere l’ipotizzato espediente della 'scheda ballerina'. Nel caso di specie, infatti, l’unica doglianza avversaria che trova effettivo  riscontro nei verbali è  l’irregolare inserimento nell’urna di una scheda aggiuntiva non votata. Tale circostanza, tuttavia, in assenza di ulteriori eventi indizianti l’effettiva utilizzazione della suddetta pratica illegale, non può che trovare plausibilmente causa nell’errore materiale ammesso dallo stesso Presidente di seggio. Tale errore, in ogni  caso, non ha inciso sull’esito della competizione elettorale, avendo il controinteressato conseguito il 60,8% dei voti nella sezione 1, rispetto al 39,2% conseguito dal ricorrente nella medesima  sezione”. Pertanto, conclude il collegio “il ricorso deve essere respinto siccome infondato”. “E’ entusiasmante avere il consenso della gente e, insieme, il sigillo della giustizia”, ha commentato Coscia.

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