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Cariche incompatibili al Comune di Foggia, consigliere 'imbarazza' la maggioranza: pronta interrogazione

Il consigliere comunale di Forza Italia sarebbe il referente per la ditta 'Sicurezza e Ambiente', che si occupa della bonifica del manto stradale dopo gli incidenti per il Comune di Foggia, carica incompatibile con quella di amministratore, in base all'articolo 63 del dlgs 267 del 2000

C'è un caso di incompatibilità al Comune di Foggia? Sembra proprio di sì, stando a quanto si mormora a Palazzo di Città.  Nel mirino, il consigliere comunale in quota Forza Italia Pasquale Rignanese, quinto più suffragato nel partito del sindaco Franco Landella alle elezioni dello scorso maggio, e attualmente delegato alla pubblica illuminazione.

Rignanese, infatti, risulterebbe essere consulente della ‘Sicurezza e Ambiente S.p.A.’, una ditta romana che si occupa della bonifica del manto post incidente stradale; il 14 maggio del 2019 la ‘Sicurezza e Ambiente’ ha stipulato con il Comune di Foggia un contratto per “l’affidamento del servizio ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità mediante bonifica ambientale dell’area interessata da incidenti stradali sulle strade comunali”, in seguito alla decadenza dell’affidamento dell’appalto alla ditta Tundo Srl. Il contratto in essere scadrà il prossimo 19 aprile. 

La replica della società: "Nessuna incompatibilità"

Epperò, la qualifica di Rignanese (confermata anche da un biglietto da visita che riporterebbe chiaramente il ruolo di referente per la ditta) non sarebbe compatibile con il ruolo di consigliere comunale. Lo dice il decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali. Nello specifico, l’articolo 63, relativo all’incompatibilità, recita che “non può ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, consigliere metropolitano, provinciale o circoscrizionale colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse del comune o della provincia, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della regione”. 

L'attuale status, insomma, metterebbe il consigliere forzista in una condizione piuttosto scomoda: circola su questa vicenda anche una interrogazione (che sarebbe stata già protocollata) in cui si chiede contezza della reale esistenza dell’incarico. 

Argomentazioni sufficienti per ricorrere agli articoli 68 e 69 del dlgs 267, ovvero alla perdita delle condizioni di eleggibilità e incompatibilità. Per tacere dell'opportunità politica. Stando al punto 2 dell’articolo 69, l’amministratore oggetto della contestazione avrebbe dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o eliminare le cause di ineleggibilità sopravvenute o di incompatibilità. Detto in soldoni, la rinuncia all’incarico di referente presso la ditta.

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