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Compostaggio a San Severo: i Cinquestelle attaccano Regione, Provincia e Comune: "Gravi responsabilità"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

“A margine di ogni ed ulteriore considerazione politica circa l’inopportunità della realizzazione di una tipologia di impianto come quello in oggetto – dalla Sentenza n. 740/2020 emessa dal TAR Puglia - Bari emergono una serie di gravissime responsabilità politiche di tutti gli Enti in indirizzo alle quali ci auguriamo si possa trovare immediato ed idoneo rimedio”. Questo uno dei passaggi salienti della nota che la parlamentare di San Severo del Movimento 5 Stelle, Carla Giuliano, e la consigliera regionale M5S Rosa Barone hanno inviato al Presidente della Regione Puglia, al Presidente della Provincia di Foggia e al Sindaco del Comune di San Severo, in merito alla Sentenza 740/2020 del TarPuglia – Bari sul contezioso insorto tra il Comune di San Severo e la Ditta Saitef s.r.l. per la realizzazione a San Severo di un impianto di compostaggio per il trattamento di 60.000 tonnellate della frazione organica dei rifiuti. Per Giuliano e Barone “a causa delle gravi inadempienze poste in essere innanzitutto dalla Provincia di Foggia in sede di istruttoria del procedimento finalizzato al rilascio della autorizzazione unica, all’attualità, a quanto pare, non vi è stata alcuna concreta valutazione edilizia delle opere da realizzarsi in esecuzione del provvedimento autorizzatorio rilasciato il 31 gennaio 2017 dalla Provincia di Foggia. Oltre agli aspetti legati alla salute e all’impatto ambientale di un simile impianto sul nostro territorio, ciò che va rimarcato in questa sede, e che impone un deciso intervento politico a tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini, è l’ulteriore dato grave e allarmante per cui l’istruttoria posta in essere dalla Provincia di Foggia è risultata sostanzialmente monca, in quanto non è stata estesa agli aspetti edilizi. Dunque la realizzazione di un impianto di compostaggio così imponente è stata autorizzata senza effettuare alcuna valutazione tecnica ed alcun controllo dal punto di vista edilizio. Non può consentirsi, in una materia così delicata anche per la privata e pubblica incolumità come quella edilizia, che venga realizzata un’opera così imponente nell’assoluta mancanza di ogni elemento tecnico da parte della Pubblica Amministrazione” - proseguono le due esponenti del Movimento 5 Stelle. Per la parlamentare e la consigliera regionale del M5S “Regione Puglia, Provincia di Foggia e Comune di San Severo, hanno collezionato una serie di responsabilità e di errori amministrativi che rendono oggi la questione di difficile gestione. Nella nota che abbiamo indirizzato al Presidente della Regione Puglia, al Presidente della Provincia di Foggia e al Sindaco del Comune di San Severo, abbiamo effettuato una serie di osservazioni e posto una serie di quesiti. Il nostro auspicio e l’invito che rivolgiamo agli enti interessati e di cui ci facciamo promotrici è di rendersi disponibili a partecipare ad un incontro pubblico, aperto a tutte le associazioni che si mostreranno interessate, agli attivisti e cittadini tutti, per valutare i rimedi che ciascuno vorrà proporre a tutela del nostro territorio”. A seguire il testo integrale della nota: Preg.mo Presidente della Regione Puglia Sede Preg.mo Presidente Provincia di Foggia Sede Preg.mo Sindaco di San Severo Sede Oggetto: Aia/Via rilasciato dalla Provincia di Foggia con atto dirigenziale n. 157 del 31 gennaio 2017 per la costruzione e l’esercizio di un impianto per la produzione di compost di qualità dal trattamento della frazione organica differenziata, originariamente in favore della ditta Sagedil s.r.l., poi volturato in favore della ditta Saitef s.r.l. *** In ordine all’oggetto, abbiamo preso atto del contenuto della Sentenza n.740/2020 emessa dal TAR Puglia – Bari nel contezioso insorto tra il Comune di San Severo e la Ditta Saitef s.r.l. Orbene, ad avviso delle scriventi – a margine di ogni ed ulteriore considerazione politica circa l’inopportunità della realizzazione di una tipologia di impianto come quello in oggetto – dal giudicato citato emergono una serie di gravissime responsabilità politiche di tutti gli Enti in indirizzo alle quali ci auguriamo si possa trovare immediato ed idoneo rimedio. Tornando alla Sentenza del Giudice Amministrativo sopra citata, dalla lettura della stessa, per quanto d’interesse, emerge che il provvedimento autorizzativo veniva rilasciato all’esito di un iter procedimentale nell’ambito del quale era acquista la delibera della Giunta comunale di San Severo n. 142 del 22 luglio 2015, con la quale l’Ente esprimeva la volontà di approvare la realizzazione dell’impianto, e il parere positivo del Comune del 7 dicembre 2016, nell’ambito della conferenza dei servizi, a firma dei dirigenti dell’Area V, per gli aspetti urbanistici, e dell’Area VI, per gli aspetti ambientali. La società in data 5 luglio 2017 presentava al Comune di San Severo una richiesta di permesso di costruire. Con nota del 2 agosto 2017 indirizzata anche alla Provincia di Foggia il Comune chiedeva se il provvedimento di AIA di cui alla determina dirigenziale n.157/2017 dovesse considerarsi non equivalente all’autorizzazione integrata ambientale ex art. 208 del decreto legislativo n. 152/2006, con consequenziale necessità di uno specifico provvedimento da parte dell’Autorità competente, ovvero il soggetto delegato dalla Regione e cioè la Provincia di Foggia. La Provincia di Foggia con nota del 9 ottobre 2017 rilevava che il titolo edilizio fuoriusciva dall’ambito di operatività dell’AIA e necessitava di apposito provvedimento espresso rilasciato dall’Autorità comunale competente. Con nota del 24 novembre 2017 (di avvio del procedimento finalizzato al rilascio del permesso di costruire) il Comune di San Severo manifestava dubbi sulla necessità di dover rilasciare il permesso di costruire, ipotizzando il suo assorbimento nel provvedimento VIA/AIA. Per tale ragione invitava la Regione ad esprimere “valutazioni in merito”. Con successiva nota del 7 settembre 2018 la società sollecitava il Comune al rilascio del permesso di costruire. Con deliberazione del Consiglio comunale n.54 del 29 ottobre 2018 il Comune di San Severo esprimeva la propria contrarietà all’iniziativa e tuttavia, nella consapevolezza di non poter incidere sul titolo autorizzativo rilasciato dalla Provincia, invitava quest’ultima “a riconsiderare gli atti autorizzatori adottati”. Con nota in data 11 settembre 2018 il Dirigente della Sezione gestione rifiuti della Regione Puglia, riscontrando la precedente richiesta del Comune in merito alla valenza ai fini edilizi del provvedimento Via/Aia, chiariva, sul richiamo alla disciplina vigente, che il provvedimento AIA “costituisce anche autorizzazione alla realizzazione” poiché “sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessione di organi regionali, provinciali e comunali”. Pertanto, con nota del 31 ottobre 2018 il Comune di San Severo, sulla base del chiarimento fornito dalla Regione, comunicava alla società l’archiviazione per incompetenza del procedimento sull’istanza di permesso di costruire. La società in data 29 gennaio 2020 trasmetteva quanto richiesto. In particolare, con riferimento al terzo documento la ditta comunicava l’accordo di pre-convenzione sottoscritto in data 26 ottobre 2015 con il rappresentante dell’Ente, conforme allo schema approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 142 del 22 luglio 2015. Il giorno successivo Saitef comunicava l’inizio delle attività. Con la nota in data 4 febbraio 2020 il Comune di San Severo, dopo aver premesso di essere ancora in attesa di un riscontro della Provincia sulla richiesta del Comune di “riconsiderare gli atti autorizzatori adottati alla luce della modificata situazione di fatto e di diritto”, invitava e diffidava Saitef ad astenersi dal dare avvio a qualsiasi attività relativa all’autorizzazione integrata ambientale “in assenza della stipula della Convenzione con il Comune di San Severo”. La nota veniva riscontrata in data 6 febbraio 2020 dalla Provincia di Foggia, che si limitava a ribadire la propria posizione in ordine alla necessità che il Comune rilasciasse il permesso di costruire. Il Comune di San Severo, con la nota del 18 febbraio 2020, ribadiva il contenuto della propria precedente nota di diffida all’inizio delle attività per mancanza del titolo edilizio abilitativo e per mancata stipula della convenzione. La Ditta impugnava le note comunali notificando il gravame anche allaProvincia di Foggia la quale non risulta essersi costituita in giudizio. Il TAR ha rilevato, sostanzialmente, nella perfetta ottica tipica di un giudizio di legittimità e non di merito, che,in ordine alla efficacia della determinazione unica di Via/Aia n. 157/2017, gli effetti giuridici di un atto amministrativo - come in questo caso - sono direttamente fissati dalla legge (come si vedrà, gli artt. 6, comma 14, e 208, comma 6, del decreto legislativo n. 152/2006); né la Provincia, nel rilasciare il titolo abilitativo di cui alla determina Aia/Via n. 157/2017, poteva autolimitare a un qualche provvedimento (da richiedere espressamente in separata sede) i suoi effetti, proprio perché detti effetti sono determinati in via diretta dalla legge. Quindi il provvedimento di VIA/AIA n. 157/2017 rilasciato dalla Provincia di Foggia in favore della stessa ditta deve considerarsi comprensivo del titolo edilizio. Tra l’altro, precisa la Sentenza in oggetto, questa impostazione è stata correttamente fatta propria dall’Amministrazione regionale con la nota del giorno 11 settembre 2018 e in un primo tempo anche dal Comune con nota del 31 ottobre 2018 che proprio su queste basi comunicava l’archiviazione del procedimento finalizzato al conseguimento del permesso di costruire, così emergendo l’evidente contraddittorietà con l’atteggiamento successivamente assunto dalla stessa Amministrazione comunale con le note impugnate in questa sede. *** La gravità dell’aspetto che emerge è di tutta evidenza. A causa delle gravi inadempienze poste in essere innanzitutto dalla Provincia di Foggia in sede di istruttoria del procedimento finalizzato al rilascio della autorizzazione unica de qua, all’attualità, a quanto pare, non vi è stata alcuna concreta valutazione edilizia delle opere a realizzarsi in esecuzione del provvedimento autorizzatorio. Infatti, ciò che va rimarcato in questa sede, e che impone un deciso intervento politico, non è la questione tecnica circa l’astratta ricomprensione del permesso di costruire nella autorizzazione unica, ma il dato concerto, ossia che l’istruttoria posta in essere dalla Provincia di Foggia è risultata sostanzialmente monca in quanto non estesa agli aspetti edilizi. La gravità e la pericolosità di ciò è di tutta evidenza. Non può consentirsi, in una materia delicata anche per la privata e pubblica incolumità come quella edilizia, che avvenga una realizzazione di un’opera così imponente nell’assoluta carenza di ogni elemento tecnico da parte della P.A.

Alla luce di ciò poniamo i seguenti quesiti alle Amministrazioni interessate, ognuna per la propria sfera di competenza. Provincia di Foggia: - perché non si è provveduto all’annullamento in autotutela della autorizzazione unica e alla riapertura del procedimento almeno a seguito dei chiarimenti espressi della Regione Puglia con la Nota 11 settembre 2018 a firma del Dirigente della Sezione gestione rifiuti? - Perché l’Ente non ha posto in essere alcun provvedimento a seguito della Delibera del Consiglio Comunale di San Severo n.54 del 29 ottobre 2018? - Perché non si è tenuto conto della incidenza sulla Valutazione dell’Impatto Ambientale rilasciata alla Saitef delle sopravvenienze cumulativeconseguenti gli esiti dell’indagine “In Daunia Venenum” condotta dalla DDA di Bari e riguardante un sito contiguo? - Perché non si è proceduto alla caratterizzazione e alla verifica del sito Saitef finalizzato alla verifica della presenza di amianto o altri residui pericolosi per la falda e l’ambiente? - Perché l’Ente non si è costituito nel giudizio instaurato dalla Ditta innanzi al TAR supportando le proprie determinati tesi? - Come intende affrontare le conseguenze di tali proprie gravi responsabilità all’attualità? REGIONE PUGLIA Premesso che in virtù dell’art. 7 della Legge Regionale 17/2007 - Esercizio delle funzioni amministrative in materia di autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 - l’istruttoria e il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per le attività di cui all’allegato 1 dello stesso decreto è delegata, a decorrere dal 1° luglio 2007, alla provincia competente per territorio. Per le opere e gli interventi sottoposti a Via e contemporaneamente rientranti nel campo di applicazione del d.lgs. 59/2005, è facoltà del proponente ottenere che la procedura di VIA sia integrata nel procedimento per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale, nel rispetto delle procedure definite dalla normativa nazionale di settore. - Perché in qualità di autorità delegante, a seguito della propria nota dell’11 settembre 2018 a firma del Dirigente della Sezione gestione rifiuti, non è intervenuta al fine di evitare il consolidarsi di una autorizzazione amministrativa conseguente una istruttoria evidentemente carente sotto un aspetto fondamentale per la pubblica e privata incolumità come quello edilizio? - Come intende all’attualità intervenire per rimuovere gli effetti determinatisi a seguito di tale grave inadempimento e confermati dalla Sentenza del Tar Puglia – Bari sopra richiamata? - Come si colloca tale iniziativa nel panorama della programmazione Regionale alla luce dei dati ufficializzati dalla Regione stessa relativi ad una sovrabbondanza di impianti per il trattamento di rifiuti organici che attualmente possono trattare 560.000 t/annue a fronte di un conferimento di 159.000 t/annue, quindi meno del 30%? - Perché affidare una filiera così delicata ed importante alla iniziativa privata, visti gli esiti delle recenti indagini della Dda di Bari in ordine alle conseguenze di una cattiva gestione? - Perché la Regione si è sempre pronunciata in senso favorevole alla realizzazione di impianti a gestione pubblica, rendendosi disponibile a stanziare cospicui finanziamenti per la loro realizzazione, ma di fatto consente il proliferare di impianti di iniziativa privata?

Comune di San Severo - Perché non ha provveduto nell’immediato a richiedere l’annullamento della autorizzazione e la riapertura dell’istruttoria a seguito del rilievo della carenza istruttoria sotto l’aspetto edilizio? - Perché non ha impugnato il silenzio della Provincia di Foggia sulla istanza di riesame contenuta nella Delibera di Consiglio Comunale 54/2018? - Perché ha provveduto ad incassare gli oneri di urbanizzazione da parte della Ditta? - Come intende porre rimedio alla grave situazione concreta della realizzabilità di una imponente opera che sotto l’aspetto edilizio non ha subito alcun vaglio istruttorio, così da costituire un serio e potenziale enorme pericolo per la pubblica e privata incolumità? Molti saluti. On . Carla Giuliano Consigliera Regionale Rosa Barone

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