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Giovedì, 25 Aprile 2024
Economia

L'Anticorruzione sbarra la strada a Di Iasio: non può fare il segretario generale della Camera di Commercio

L'Anac si è pronunciata: l'attuale direttore generale di Confcommercio non può ricoprire l'incarico di segretario generale dell'ente camerale in quanto presidente del Gal Gargano. Porreca: "Ci adeguiamo"

Biagio Di Iasio non può ricoprire l’incarico di segretario generale della Camera di Commercio. Lo dice l’Anac, l’autorità nazionale anticorruzione, a cui l’ente camerale era ricorsa nei mesi scorsi per fare chiarezza sulla posizione dell’attuale direttore di Confcommercio, in corsa, all’esito di concorso dopo la quiescenza di Matteo di Mauro.

A tirare fuori la questione fu Confesercenti che, in una vibrante nota stampa, denunciava una sorta di “piatto già pronto” per portare Confcommercio alla segreteria generale (farebbe così il bis, dopo la riconferma alla presidenza di Fabio Porreca).

“"La Camera non potrebbe conferire al direttore di Confcommercio l'incarico di segretario generale dell'ente camerale per via del suo ruolo di Presidente del Gal gargano, società partecipata dall'Ente (al 14%, ndr)” scriveva Confesercenti. “Confidiamo per il meglio, ma a pensar male.....Intrecci, equilibri, giochi di poltrone che nulla hanno a che vedere con interesse per la nostra fragile economia, ma puntano solo ad attuare una cencelliana spartizione del potere” la denuncia dell’associazione che innescò la polemica. Per risolvere la quale si adì all’Anac, con dichiarazione del presidente uscente, sempre Porreca, che si sarebbe attenuto alle determinazioni dell’autorità Anticorruzione.

L’Anac ha parlato. “Con delibera n. 1185 del 19 dicembre 2018 relativa alla richiesta di parere formulata dal Responsabile della prevenzione della corruzione della Camera di Commercio di omissis in ordine a presunte violazioni del d.lgs. n. 39/2013 derivanti dall’attribuzione dell’incarico di Segretario Generale della camera di commercio di omissis a colui che ricopre l’incarico di Presidente del consiglio di amministrazione del GAL omissis Agenzia di Sviluppo società consortile a.r.l. – scrive Cantone-, accertata la natura di ente pubblico non economico della Camera di commercio e la natura di incarico amministrativo di vertice della carica di Segretario Generale della stessa Camera, e stabilito che tale incarico rientra tra le ipotesi di inconferibilità di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 39 del 2013, risulta sussistere un’ipotesi di inconferibilità di cui all’art. 4, comma 1, lett. a).

Quanto ai Gruppi di Azione Locale, è scritto nelle otto pagine, “nonostante la costituzione nella forma giuridica di diritto privato, perseguono una finalità di pubblico interesse consistente in un’attività di supporto allo sviluppo locale e rurale del territorio di riferimento e delle sue imprese, elaborando a tale scopo il piano di azione locale (PAL). Si legge infatti nello Statuto del GAL omissis, con riferimento all’oggetto sociale, che una delle attività della società consortile consiste nell’ “attuare la propria Strategia di Sviluppo Locale attraverso la predisposizione, presentazione e attuazione del Piano di Azione Locale (PAL) per valorizzare il patrimonio territoriale dell’area omissis”. In particolare, la società svolge il ruolo di soggetto responsabile dell’attuazione della Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione omissis, approvato in attuazione del Regolamento UE n. 1305/2013. I compiti, le responsabilità e gli obblighi del GAL sono definiti nel PSR e nel bando emanato dalla Regione per la selezione dei GAL e delle Strategie di sviluppo locale ai fini dell’attuazione della Misura 19. Si fa presente che le competenze dei GAL comprendono la gestione di contributi finanziari erogati dall’Unione europea e dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, con funzioni di programmazione nei confronti dei potenziali attori dello sviluppo (associazioni di categoria, imprese, enti locali). Il GAL è incaricato, quindi, di gestire sovvenzioni pubbliche da concedere ai destinatari finali del finanziamento. Tali attività costituiscono esercizio di funzioni oggettivamente pubblicistiche (cfr. TAR Sardegna, sez. I, 18 giugno 2015, n. 880). Anche l’ulteriore requisito di governance, necessario ai fini della qualificazione del GAL quale ente di diritto privato in controllo pubblico, appare sussistente nel caso di specie. Infatti, pur non ricorrendo il controllo di cui all’art. 2359 c.c. – si tratta di una società a composizione mista in cui le amministrazioni pubbliche detengono una partecipazione complessiva al capitale sociale pari a circa il 40 % - è loro riconosciuto da statuto il potere, in virtù della detenzione di quote di partecipazione al capitale sociale, di nominare e revocare gli amministratori, oltre che l’organo di controllo”.

"Come ci siamo impegnati a fare, ci adegueremo al parere dell'Autorità. Abbiamo deciso di riavviare la procedura, previa esclusione del candidato ritenuto inconferibile" dichiara a Foggiatoday Fabio Porreca.

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