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Cronaca

Divieti e raccomandazioni, ecco l’ordinanza anti-botti: multe da 25 a 500 euro

L’ordinanza sindacale proposta ha validità fino al 1 gennaio. L’inosservanza da parte di titolari della licenza amministrativa, verrà sanzionata con la sospensione della licenza per giorni dieci

Su proposta della Polizia Municipale, scatta l’ordinanza sindacale ‘Disposizioni urgenti in materia di vendita e utilizzo di fuochi pirotecnici’.  Fino al primo gennaio il sindaco ordina il divieto di vendita, in forma ambulante, di "ogni tipo di fuochi d'artificio ascrivibili alla categoria IV^ e V^, IVI compresi gli ex fuochi di libera vendita ora obbligatoriamente classificati in una delle suddette categorie.

In particolare è vietata la vendita di quelli che abbiano effetto scoppiante, crepitante o fischiante, tipo rauto o petardo ed esclusi i prodotti del tipo fontane, bengala, bottigliette a strappo lancia coriandoli, fontane per torte, petardini da ballo, bacchette scintillanti e simili, trottole, girandole e pallone luminose.

Il divieto di utilizzo di ogni tipo di fuoco d'artificio, compresi quelli appartenenti alla nuova categoria “V”. D ed E, in luogo pubblico e anche in luogo privato dove possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici o su luoghi privati appartenenti a terzi non consenzienti, nonché di articoli pirotecnici teatrali e di altri articoli pirotecnici per scopi diversi da quelli cui gli articoli stessi sono espressamente destinati; (fanno eccezione gli spettacoli autorizzati dei professionisti di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo 4 aprile 2010, n. 58).

Il divieto di cedere a qualsiasi titolo, usare o portare con sé nei luoghi pubblici o aperti al pubblico materiale esplodente, di qualsiasi categoria ai minori di anni 18 e privi della carta d’identità. Ai minori di 14 anni è altresì’ vietato, ai sensi dell’art. 5 del DD LL. 58/2010 anche l’acquisto, la detenzione e l’utilizzo dei fuochi di artificio di cui alla Cat. V D/E (ora nella categoria 1).

ORDINANZA SINDACALE ANTI-BOTTI

Dalle 20 del 31 dicembre alle 07 del 1 gennaio il divieto di utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza di cui all'art. 57 TULPS. Il divieto per tutti coloro che hanno la disponibilità di aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute et similia, di consentirne a chiunque l'uso, per la effettuazione degli spari vietati dalla presente ordinanza.

Le violazioni alle suddette prescrizioni, dove il fatto non costituisca reato, saranno punite ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 con sanzione amministrativa pecuniaria, da 25 e 500 euro. L’inosservanza da parte di titolari di licenza amministrativa, verrà sanzionata con la sospensione della licenza per giorni dieci.

Con l’ordinanza sindacale numero 43 del 22 dicembre, si raccomanda di acquistare artifici pirotecnici esclusivamente presso gli esercizi commerciali autorizzati a tale tipologia di vendita; di non raccogliere botti, petardi, o qualsiasi artificio inesploso, né tantomeno di provare a riaccenderli. Agli esercenti la patria potestà di vigilare affinché i minori non facciano uso o detengano materiali esplodenti, al fine di scongiurare i gravi pericoli derivanti da utilizzo improprio o maldestro. Avverso l’ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà proporre ricorso gerarchico al Prefetto di Foggia, entro 30 giorni dalla pubblicazione sull’Albo Pretorio del Comune. Ricorso al TAR entro 60 giorni, ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione.

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