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Giovedì, 28 Marzo 2024
Cronaca

No ai botti, scatta l’ordinanza del sindaco: multe da 500 a 5mila euro per i trasgressori

Fino al 7 gennaio 2020 l'ordinanza sulle disposizioni urgenti in materia di utilizzo dei fuochi pirotecnici. Controllo e repressione della vendita su area pubblica e/o comunque illegale a Foggia

Ravvisata la necessità, quindi, dell’adozione di un provvedimento contingibile e urgente al  fine di salvaguardare la pubblica incolumità intesa come tutela dell'integrità fisica  della  popolazione e della sicurezza urbana, salvaguardando l’uso, nei modi e termini di legge previsti, dei fuochi d’artificio acquistati nelle rivendite autorizzate aventi marcatura CE, che per qualità e classificazione, presentano “un basso rischio potenziale ed un basso livello di rumorosità comunque non nocivo per la salute umana, nel rispetto degli animali d’affezione in genere“;

E visto l'art. 54 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 come modificato, dal D.L.  20 febbraio 2017, n.  14, convertito in legge 18 aprile 2017, n. 48, avente ad oggetto “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”, che attribuisce al Sindaco, la possibilità di adottare  provvedimenti  contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana dandone preventiva comunicazione al Prefetto; nonché dal D.L. n.113 del 04/10/2018 così come convertito in Legge 01/12/2018 n.132, avente ad oggetto: “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, prevenzione e contrasto al terrorismo e alla criminalità mafiosa”, informato preventivamente il Prefetto ai sensi dell’art. 54 D.Lgs. 267/2000 s.m.i., il sindaco di Foggia Franco Landella ha ordinato – a partire dalla data di emissione dell’ordinanza e fino al 7 gennaio – il divieto di utilizzo di artifizi pirotecnici (petardi, spari, botti) di qualsiasi tipo e determinazione benché in libera vendita, su tutto il territorio comunale, fatta eccezione per gli spettacoli autorizzati e tenuti da professionisti di cui all’art. 4 del D.Lgs. 4 aprile 2010, n. 58; per i fuochi d’artificio acquistati nelle rivendite autorizzate, aventi marcatura “CE”, che per qualità e classificazione, presentano “un rischio potenziale estremamente basso ed un livello di rumorosità basso e/o, comunque, non nocivo per la salute umana e nel rispetto degli animali d’affezione in genere “.

Il rafforzamento del controllo del divieto di vendita, in forma ambulante e/o comunque illecita, di ogni tipo di artifizio pirotecnico, con contestuale immediata rimozione delle baracche eventualmente usate per la vendita. Il divieto per tutti coloro che hanno la disponibilità di aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute et similia, di consentirne a chiunque l'uso, per la effettuazione degli spari vietati dalla presente ordinanza. Le violazioni alle suddette prescrizioni, ove il fatto non costituisca reato, saranno punite ai sensi dell'art. 7 bis.1 del D.Lgs. 267/2000 con sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 5.000,00.

La premessa all’ordinanza anti-botti

Premesso che nel tempo si è consolidata l’usanza di festeggiare la notte di capodanno e le altre festività natalizie con il lancio di petardi, botti ed artifici pirotecnici di vario genere; tale condotta può rappresentare, per incompetenza all’uso e per assenza di precauzioni minime di impiego, un serio pericolo per la incolumità pubblica, in modo particolare per i minori, a cui deve essere riservata una speciale tutela; l’accensione ed il lancio di fuochi d’artificio, lo scoppio di petardi, l’esplosione di bombette e mortaretti, ovvero il lancio di razzi, è causa di disagio ed oggetto di lamentele da parte di molti cittadini, soprattutto per l’uso incontrollato da parte di persone che spesso non rispettano le precauzioni minime di utilizzo; le conseguenze negative vengono a determinarsi anche a carico degli  animali  da  affezione, di allevamento e selvatici in quanto il fragore degli artifizi pirotecnici ad effetto scoppiante oltre ad ingenerare spavento negli animali, li porta a perdere il senso dell’orientamento aumentando il rischio di smarrimento degli stessi, fino al punto di indurli alla fuga dall’abituale luogo di dimora, con conseguente  pericolo per la loro  incolumità  e più in generale per la sicurezza; se da un lato occorre un’azione preventiva in ordine all’impiego di questi dispositivi pirotecnici da parte di minori o di persone che, comunque, non possiedono i  richiesti requisiti personali o professionali, per contro, occorre salvaguardare  gli  spettacoli pirotecnici autorizzati, realizzati da professionisti secondo i più stretti dettami di sicurezza, riconosciuti come espressione di cultura e arte universalmente apprezzate e che positivamente si ascrivono al bagaglio delle migliori tradizioni popolari, per i quali è comunque necessaria la preventiva autorizzazione – ex art. 57 TULPS; l’Amministrazione Comunale, pur ritenendo di dover necessariamente sovrintendere alla tutela dell’incolumità pubblica e della sicurezza urbana, adoperandosi alla protezione delle persone e degli animali domestici, intende appellarsi, in via principale soprattutto al senso  di responsabilità individuale, alla sensibilità collettiva, affinché cessino simili comportamenti lesivi; tali comportamenti possono, altresì, procurare ulteriori ingenti danni economici a carico del patrimonio pubblico o privato in ragione del potenziale rischio d'incendio discendente dall'accensione incontrollata di articoli pirotecnici ad effetto illuminante, in particolare laddove tali effetti siano associati a razzi e/o altri artifizi che vadano ad investire cassonetti per la raccolta dei rifiuti urbani, arredi pubblici, veicoli privati ecc..; la cronaca degli ultimi anni ha messo in evidenza come i principali incidenti, in occasione dell'uso improprio di prodotti pirotecnici ad effetto scoppiante (botti, petardi e simili), siano fortemente legati ad una immissione, vendita ed utilizzo illegale di tali prodotti, tra l’altro privi della prescritta marcatura “CE”, ovvero al loro uso da parte di minori o di persone che comunque non possiedono i richiesti requisiti personali o professionali. 

Le raccomandazioni del Sindaco

Il sindaco raccomanda di di acquistare i fuochi artificiali “esclusivamente” presso gli esercizi commerciali autorizzati a tale tipologia di vendita aventi marcatura “CE“; di non raccogliere botti, petardi, o qualsiasi artificio inesploso, né tantomeno di provare a riaccenderli; agli esercenti la patria potestà di vigilare affinché i minori non facciano uso o detengano materiali esplodenti, al fine di scongiurare i gravi pericoli derivanti da utilizzo improprio o maldestro.

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