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Cronaca

Sosta scaduta da pochi minuti, Avv. Gargiulo: “Non è possibile sanzionare”

Il superamento del tempo indicato sui ticket di sosta non dà luogo ad una sanzione amministrativa, ma ad una richiesta di pagamento "integrativo", al cittadino/automobilista, della somma non corrisposta

Contro  l’applicazione del “tempo di tolleranza zero” per l’acquisto o il rinnovo del ticket “corre in soccorso” la giurisprudenza segnalata dall’avv. Eugenio Gargiulo.

Automobilisti multati dopo pochi minuti dalla scadenza del grattino o del tagliandino che si applica sul cruscotto della automobile, o ancora “contravvenzionati” mentre ci si è allontanati dalla propria autovettura in sosta “blu” proprio per acquistare il “ticket parcheggio”. Tolleranza zero è quanto sembra applicarsi nella città di Foggia con gli ausiliari del traffico che elevano la contravvenzione anche quando la sosta è scaduta anche da pochi minuti.

Ma, giuridicamente parlando, se in un parcheggio a strisce blu il biglietto di sosta posto sull'auto scade, ad esempio, alle ore 18, si può essere “multati” già a partire dalle 18.01, o c'è un tempo “legale” di tolleranza (per esempio 5 minuti)? E’ la domanda che assilla in questi giorni gli automobilisti foggiani e non, alla quale l’avv. Eugenio Gargiulo prova a dare una risposta soddisfacente ed esauriente.

“Poiché non sussiste alcun obbligo da parte del verbalizzante - sia questi un ausiliare del traffico o sia il medesimo un vigile urbano - di attendere almeno 5, 10 o 15 minuti prima che il conducente provveda a regolarizzare la sosta, non vi è apparentemente “sulla carta” alcuna possibilità di contestare l’infrazione di sosta eventualmente “contestata”.

Un eventuale ricorso al Giudice di Pace  per l’annullamento della sanzione di €. 39 elevata potrebbe trovare accoglimento esclusivamente nell’utilizzo del “buon senso” da parte del giudicante. Se l’orario di decorrenza dello scontrino non rinnovato, o appena acquistato, non si discosta, difatti, di più di 5/10 minuti da quello di accertamento/contravvenzione, potrebbe (ma il condizionale è d’obbligo!) vedersi accolta la istanza di annullamento della multa elevata.

Ultimamente, tuttavia, - continua l’avv. Eugenio Gargiulo - un paio di Giudici di Pace (Udine e Caserta) hanno pronunciato sull’argomento delle sentenze davvero interessanti, innovative e favorevoli all’utente/automobilista.

Recentemente un G.d.P. di Udine ha annullato una multa, elevata in una zona a pagamento con il ticket scaduto, evidenziando che “l'amministrazione pubblica, nel caso di specie il Comune di Udine, può senz’altro chiedere il pagamento del tempo ulteriore di sosta, ma nel far questo deve utilizzare i sistemi previsti dalle norme civilistiche".

Inoltre, secondo il magistrato friulano, il superamento del periodo indicato sullo scontrino non può essere sanzionato come violazione del codice della strada, essendo il pagamento di una determinata somma per il parcheggio il corrispettivo di un servizio offerto e quindi "attività privatistica svolta dal Comune".

Sulla base di questo importante principio di diritto in altre città, tra cui ad esempio Trieste, il superamento del tempo indicato sui ticket di sosta non dà luogo ad una sanzione amministrativa, ma ad una semplice richiesta di pagamento “integrativo” della somma non corrisposta al cittadino/automobilista entro un determinato periodo di tempo sancito dalla amministrazione pubblica

Anche per un Giudice di Pace di Caserta vale il medesimo principio normativo ed il cosiddetto “grattino” nei parcheggi a pagamento, non può dare origine a nessuna sanzione amministrativa ,ex art. 157 comma 6 e 8 del Codice della Strada, in caso di sua  mancata esposizione o rinnovo!

Invero – afferma il Giudice di Pace campano nella propria sentenza -  il comma 6 dell’art. 157 C.d.S. dispone testualmente: "Nei luoghi ove la sosta è permessa per un tempo limitato è fatto obbligo ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile, l’orario in cui la sosta ha avuto inizio. Ove esiste il dispositivo di controllo della durata della sosta è fatto obbligo di porlo in funzione". Non può, dunque, revocarsi in dubbio che la ricordata norma fa preciso riferimento ai luoghi in cui la sosta è limitata nel tempo e non all’ipotesi di parcheggio a pagamento.

Peraltro, è pacifico che in tutti i luoghi in cui la sosta è a tempo limitato (non a pagamento), il conducente del veicolo che espone il cd. "disco orario", sul cruscotto, con l’indicazione dell’orario di inizio della sosta, assolve alla prefata norma, con la conseguenza che, scaduto il tempo stabilito, il conducente deve allontanarsi e lasciare libero il posto in modo da consentire l’avvicendamento con altri veicoli.

Diversa è l’ipotesi di parcheggio a pagamento, dove la sosta dei veicoli è consentita per un periodo piuttosto lungo in una zona appositamente riservata dall’autorità competente, con il pagamento di una somma oraria determinata dalla medesima autorità.

In tale quadro, è del tutto evidente che il conducente del veicolo è solo tenuto al pagamento del parcheggio impegnato per il tempo, calcolato ad ora o frazione di essa, ma certamente non è passibile di sanzione amministrativa per una violazione che non ha commesso, né prevista e neppure sanzionata dal C.d.S.!

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