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Sabato, 20 Aprile 2024
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Illegittimi gli stipendi d’oro alla Camera di Commercio: lo ha deciso la Corte dei Conti

La Giunta Zanasi, il segretario generale e il collegio dei revisori dovranno risarcire 300mila euro. In dodici dovranno risarcire 25mila euro ciascuno

Gli stipendi d'oro percepiti dalla Camera di Commercio di Foggia erano illegittimi. Pertanto la "eccedenza" dovrà essere restituita. Così la Corte dei Conti nella sentenza n.677 del 10 novembre scorso condanna l'ex giunta camera presieduta da Eliseo Zanasi, il segretario generale ed il collegio dei revisori tutto al risarcimento di 300mila euro (300.828,67 per la precisione) oltre al pagamento di 5mila euro di spese legali.

Ad essere bocciata dalla Procura regionale "l'ingiustificato ed esorbitante aumento della retribuzione di posizione percepita dal segretario generale, Matteo di Mauro, per gli anni 2009, 2010, 2011 in attuazione di quanto disposto con deliberazione di giunta n.129 del 26 ottobre 2008". Il consiglio camerale dell'epoca, in buona sostanza, in considerazione della "complessità organizzativa" e delle "responsabilità di gestione interne ed esterne" aveva rivisto al rialzo i trattamenti economici per il segretario generale Di Mauro (contemporaneamente responsabile Servizio Studi e Staff; direttore generale delle due aziende speciali CESAN e LACHIMER; direttore del Consorzio “Il Tavoliere”, direttore di Assonautica, presidente del comitato di certificazione prodotti a marchio registrato, responsabile di procedure complesse inerenti la funzione e i rapporti interistituzionali) e per i dirigenti Giuseppe Santoro e Michele Villani, dando via libera ad una retribuzione complessiva (per il primo) di ben 390mila euro nel 2009, solo lievemente ritoccata al ribasso negli anni 2010, 354mila euro, e nel 2011, 321mila euro. Qualcosa di molto lontano rispetto ai 44mila euro tabellari. Della somma, la parte del leone la faceva l'indennità di posizione (oltre 200mila euro) elargita - secondo il Procuratore- in violazione del tetto massimo di 45mila euro stabilito dalla contrattazione collettiva.

La vicenda  trae origine da una nota inviata alla Procura regionale nel marzo 2009, con la quale erano segnalati profili di illegittimità nella percezione di emolumenti da parte di Di Mauro che ha fatto scattare indagini delegate dalla Procura regionale al Nucleo P.T. della Guardia di Finanza di Foggia. La Corte dei Conti ha potuto così stabilire che: il tetto massimo per le indennità di posizione era già stato superato con una delibera del 2003 che lo fissava in 77mila euro; e che nel frattempo non sono intervenuti cambiamenti tali nella struttura di via Dante da giustificare una "oggettiva maggiore complessità della struttura organizzativa dell'ente" (come eccepito dalle parti in causa), condannando al risarcimento delle somme illegittimamente 12 persone tra ex giunta, dirigenti e revisori (Eliseo Zanasi, Pietro Salcuni, Carmine Cesareo, Michele Colangelo, Giuseppe Erinnio, Luigi Lepri, Carlo Simone, Alfonso Minerva, Raffaele La Torre, Matteo Ricucci, Giuseppe Santoro e Matteo Di Mauro). 25mila euro ciascuno.

"Colpa grave" della ex giunta è, per i giudici, quella di non aver mai effettuato alcun riscontro ai presupposti di legge, che non furono mai presi in considerazione". "Parimenti suscettibile di censura - scrivono i giudici - è la condotta serbata dai componenti del Collegio dei revisori per non avere evidenziato i motivi ostativi alla adozione della deliberazione, prestando colpevole acquiescenza alla stessa, che è valutabile in termini di colpa grave, in considerazione della preparazione e della esperienza superiori a quelle dell’uomo medio".

E ancora, "la stessa censura di avere prestato un comportamento omissivo, sub specie di colpa grave, deve essere mossa al Dirigente dell’epoca dell’Area economico-finanziaria della CCIAA, che, per il ruolo rivestito nell’apparato burocratico dell’Ente, era bene a conoscenza che il quadro normativo e contrattuale di riferimento ostava al riconoscimento della maggiorazione della retribuzione di posizione oltre il limite massimo previsto dalla legge". "Alle medesime conclusioni deve pervenirsi, infine, anche in ordine alla condotta serbata dal segretario generale dell’epoca, il quale avrebbe dovuto sapere, proprio perché dirigente, che la percezione della retribuzione di posizione nella misura indicata era contraria alla normativa  legale e contrattuale prima richiamata".

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