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Cronaca Monte Sant'Angelo

Ha favorito la latitanza di Li Bergolis: Miucci "u creature" condannato a 5 anni di reclusione

Le indagini dei carabinieri avevano evidenziato il ruolo di primo piano che Enzo Miucci aveva avuto tra i favoreggiatori del latitante, sia per garantirgli costanza e continuità nell'assistenza che per sfuggire agli stessi sicari

Lo scorso mercoledì, la 1^ Sezione Penale della Corte di Appello di Bari, investita dalla Corte di Cassazione quale Giudice di rinvio, ha posto la parola fine ad un'importante vicenda processuale, iniziata nel 2010 con l'arresto, all'alba del 26 settembre, di Franco li Bergolis, cl.'78, all'epoca latitante.

Franco li Bergolis si era sottratto all'esecuzione di un'ordinanza restrittiva dopo la condanna all'ergastolo, da parte della Corte d'Assise di Foggia, del 7 marzo 2009, riuscendo per un anno e mezzo a sfuggire alle ricerche dei carabinieri, ma anche a quelle dei sicari del gruppo contrapposto, con il quale, proprio nel corso della sua latitanza, era esplosa una sanguinosissima faida.

Le indagini che avevano portato alla cattura del vertice del "clan dei montanari" avevano poi permesso di accertare il ruolo di primo piano che Enzo Miucci, "'u creaturo", cl. '83, aveva avuto tra i favoreggiatori del latitante, rendendosi anche lui irreperibile, sia per garantirgli costanza e continuità nell'assistenza che per sfuggire agli stessi sicari.

Il procedimento penale che ne era scaturito si era concluso in primo grado, con sentenza del Tribunale di Foggia del 20 dicembre del 2012, con la condanna del Miucci a cinque anni di reclusione per favoreggiamento. Insieme a lui erano stati condannati Donato Bisceglia, cl. '86, a due anni e sei mesi, Mario Clemente, cl. '80, Emiliano Francavilla, cl. '79, Mario Lanza, cl. '81, e Angelo Gioacchino Grilli, cl. '78, a quattro anni e sei mesi, Giulio Guerra, cl. '89, a due anni e sei mesi.

Per tutti, ad eccezione Bisceglia e Guerra, era stata applicata l'aggravante della "mafiosità", e cioè di aver agito per favorire l'associazione criminale già oggetto di condanne passate in giudicato per il reato di cui all'art. 416 bis del codice penale. In più, al Miucci era stata aggiunta anche un'ulteriore aggravante, avendo tenuto tutte le condotte in violazione della sorveglianza speciale con obblighi, cui era nel frattempo sottoposto. Miucci, a seguito di ricorso, si era inizialmente visto annullare la condanna dalla Corte di Appello di Bari che, vistasi rinviare la sentenza dalla Corte di Cassazione, si è ora pronunciata in modo definitivo, aggiungendo le nuove spese legali al conto presentato al condannato.

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