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A cura di Luca Zichella

CASA&SOLDI | Cosa sapere su badanti & Co., dal blog di Luca Zichella

Dal blog 'Casa&Soldi' del ragionerie foggiano Luca Zichella

Dal 1° luglio è entrato in vigore il nuovo contratto di lavoro che semplifica la procedura per l’assunzione dei “lavoratori domestici”. Con questa definizione vengono identificati tutti i soggetti che prestano la propria attività lavorativa all’interno di una comunità familiare (ma anche orfanatrofi, comunità religiose e così via…), agevolandone il funzionamento.

Il fine di questa prestazione lavorativa è sempre l’assistenza. Il nuovo CCNL resterà in vigore fino al 2016 ed è il testo fondamentale a cui fare riferimento per l’assunzione di lavoratori domestici: è possibile scegliere tra tre tipologie, specificando sempre per iscritto, la categoria di contratto prescelta per la propria situazione. Il contratto a cui si fa riferimento è quello sottoscritto dai sindacati (Cigl, Cisl, Uil, Federcolf) e si rivela molto utile per la disciplina di tutti quegli aspetti fondamentali come i diritti e i doveri reciproci delle parti per scongiurare in futuro eventuali contrasti.

Occorre specificare anche le mansioni che il lavoratore domestico andrà a svolgere, per inquadrare al meglio la sua figura; l’articolo di riferimento è il n. 10 del CCNL di luglio 2013:

  1. Area dell’assistenza cioè attività volte alla cura di persone che ne facciano richiesta per diversi motivi che non comprende però l’assistenza sanitaria;
  2. Servizi familiari cioè attività rivolte solo alla cura della casa (es. colf);
  3. Mansioni plurime in capo allo stesso collaboratore: in tal caso le mansioni di assistenza sono considerate prevalenti sulle altre ai fini dell’inquadramento;
  4. Area direttiva cioè prestazioni lavorative che avvengono con autonomia decisionale e responsabilità poste in essere da un collaboratore specializzato (es. per titoli ecc).

Per ogni area sono specificati dei livelli da utilizzare ai fini dell’inquadramento dei lavoratori; a ciascun livello corrispondono due parametri retribuitivi di cui uno definito “super”, rivolto a quelle mansioni poste in essere da personale specializzato che hanno diritto ad una retribuzione più alta.

Per formalizzare l’assunzione di un lavoratore domestico occorre svolgere un colloquio preliminare in cui saranno pattuite le condizioni contrattuali. In questa occasione possono anche essere verificati i documenti in possesso dal lavoratore domestico, i quali dovrebbero essere indicativi anche dei suoi requisiti:

  • Copia della carta d’identità e codice fiscale;
  • Eventuali documenti assicurativi e previdenziali;
  • Documenti e adempimenti specifici nel caso di lavoratore domestico extracomunitario;
  • In caso di lavoratore domestico minorenne, è consentita l’assunzione dai 16 anni di età.

La lettera di assunzione (contratto di lavoro) deve essere conforme alle norme vigenti e rispecchiare eventuali modelli già in circolazione; preferibilmente in forma scritta, deve riportare necessariamente:

  • La data di assunzione;
  • Il livello di inquadramento del lavoratore;
  • La durata del periodo di prova;
  • La residenza del lavoratore e/o l’eventuale convivenza con l’assistito;
  • L’orario di lavoro e la sua articolazione (giorni di riposo, vacanze, luogo della prestazione…);
  • La retribuzione pattuita.

Il contratto va firmato in duplice copia da parte del lavoratore domestico e del datore di lavoro e scambiata tra di essi. Per quanto riguarda l’articolazione del lavoro, ci sono alcuni limiti da rispettare: un lavoratore domestico può svolgere al massimo 10 ore di lavoro giornaliere e 54 ore settimanali al massimo se il lavoratore è anche convivente a tempo pieno. Chi presta la propria opera a tempo parziale invece non può superare le 30 ore settimanali: il lavoro dovrebbe pertanto svolgersi nella fascia oraria dalle 6 alle 14 oppure tra le 14 e le 22. La recente normativa prevede anche la possibilità che il datore di lavoro stipuli forme particolari di contratto con lavoratori domestici che sostituiscono il precedente lavoratore durante i giorni di risposo di quest’ultimo, qualora l’assistito abbia anche questa necessità.

Prima di entrare nel vivo della prestazione lavorativa, il lavoratore domestico dovrà svolgere un periodo di prova che dovrà essere regolarmente retribuito e conteggiato ai fini dell’anzianità del servizio: per le mansioni rientranti nell’area direttiva il periodo di prova può durare 30 giorni mentre per tutti gli altri livelli la durata è di soli 8 giorni lavorativi. In questa fase è sempre contemplata la possibilità di recedere dal contratto senza obbligo di preavviso. Ultimo ma non meno importante è la comunicazione dell’assunzione all’INPS; questo passaggio è obbligatorio, pena sanzioni pecuniarie, per tutti i tipi di lavoro domestico. La comunicazione deve avvenire almeno 24 ore prima dell’inizio del rapporto di lavoro e può essere fatta tramite diversi canali: telefonando al Contact Center dell’INPS, attraverso internet sul sito internet ufficiale dell’INPS e anche tramite intermediari quali Caf, Patronati e commercialisti.

Rag. Luca Zichella 
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